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Dl Irpef: da consulenti lavoro chiarimenti su applicazione bonus

06 maggio 2014 | 13.35
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Dl Irpef: da consulenti lavoro chiarimenti su applicazione bonus

Roma, 6 mag. (Labitalia) - Le criticità legate all'applicazione del bonus Irpef dai titolari di reddito di lavoro dipendente che non hanno svolto neanche un giorno di lavoro, come disoccupati e titolari di pensione complementare. Questo l'argomento affrontato dalla circolare numero 11 del 2014 della Fondazione studi dei consulenti del lavoro. "Per beneficiare del credito -spiega- non è necessario che sia in corso, al momento dell'erogazione, un rapporto di lavoro subordinato o altra attività lavorativa sopra indicata, ma è sufficiente che esso sia stato intrattenuto nel corso del 2014".

"Appare dubbio, invece, se il credito - avverte la Fondazione studi - spetti nell'ipotesi in cui nel corso del 2014 il contribuente sia titolare di un reddito di lavoro dipendente ma allo stesso tempo non abbia svolto alcuna attività lavorativa: questo è il caso, ad esempio, di un lavoratore che ha perso il lavoro a dicembre 2013 e nel corso del 2014 sia destinatario di un'indennità di disoccupazione che assume la natura di reddito di lavoro dipendente perduto".

"Affinché maturi il diritto a riscuotere il credito - continua - c'è la sussistenza di un residuo di imposta Irpef dopo aver scomputato le sole detrazioni specifiche per la produzione del reddito da lavoro. Deve poi esserci la titolarità di un reddito di lavoro dipendente o assimilato che concorre a determinare un reddito complessivo comunque non superiore a 26.000 euro percepito nel corso del 2014".

"Il credito d'imposta - calcola la Fondazione studi dei consulenti del lavoro - spetta in misura fissa per coloro che conseguono in reddito complessivo nel 2014 fino a 24 mila euro e in misura decrescente, fino ad azzerarsi, per i redditi che eccedono tale soglia e fino a 26 mila euro".

"In particolare, l'incentivo - fa notare - è pari a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24 mila euro, 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24 mila euro ma non a 26 mila euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26 mila euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2 mila euro".

"Pertanto, per i contribuenti con reddito compreso tra 24 e 26 mila euro - conclude - tanto maggiore sarà il reddito, tanto minore sarà il beneficio fino ad azzerarsi completamente".

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