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Welfare: Consulenti lavoro, entro 16 novembre pagamento fondo solidarietà

15 ottobre 2014 | 17.54
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E' il fondo bilaterale istituito da legge Fornero.

Welfare: Consulenti lavoro, entro 16 novembre pagamento fondo solidarietà

Entro il prossimo 16 novembre 2014 scade il termine di pagamento del contributo arretrato pari allo 0,50% da destinare al fondo di solidarietà bilaterale. La Fondazione Studi dei consulenti del lavoro ha analizzato le prime criticità applicative, nella circolare n. 17 di oggi. La misura, ricordano gli esperti della Fondazione, nasce dalla legge 92/2012 (cosiddetta legge Fornero) con cui si è voluto universalizzare le tutele previdenziali in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Lo strumento scelto è quello dei fondi di solidarietà costituiti, nei settori non coperti da cassa integrazione, mediante accordo tra rappresentanze sindacali e datoriali, e istituiti come gestioni previdenziali autonome dell’Inps con decreto del ministero del Lavoro. I consulenti ricordano che “il nostro ordinamento giuridico aveva già contemplato e attuato forme di solidarietà bilaterale”.

Il riferimento è ai fondi di solidarietà che interessa i lavoratori e le aziende dei settori credito, assicurazione e poste e altri consolidati sistemi di bilateralità tra cui i fondi interprofessionali.

Sono sottoposte all’imposizione contributiva al Fondo di solidarietà le imprese che impiegano mediamente più di 15 dipendenti e che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione salariale. Stabilito anche che “il fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità”, conseguentemente il fondo non potrà mai presentare una situazione patrimoniale negativa come invece accade per quasi tutte le gestioni previdenziali dell’Inps.

“Con il messaggio n. 6897 dell’ 8 settembre scorso -ricorda la circolare- l’Inps ha comunicato l’aggiornamento delle procedure informatiche e conseguentemente la possibilità per le aziende di versare il contributo ordinario dovuto per le mensilità che vanno da gennaio a settembre 2014. In particolare, l’ultima data utile a tale scopo senza applicazione di sanzioni e interessi è stata fissata al 16 dicembre 2014. Mentre il versamento corrente decorre con la mensilità di ottobre 2014 da versare entro il 17 novembre 2014”, spiega la circolare.

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