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Estate: tempo di mare e di ferie, arriva guida operativa

21 luglio 2014 | 13.04
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Dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro uno strumento per aiutare aziende e lavoratori a gestire una disciplina che ha subito negli ultimi anni diversi ritocchi, necessari per adeguarsi al quadro normativo comunitario.

Estate: tempo di mare e di ferie, arriva guida operativa

Estate: tempo di mare e anche di ferie. E proprio della normativa che regola le ferie si occupa la Fondazione studi dei consulenti del lavoro con la guida operativa che contiene riepiloghi e tabelle per la corretta gestione dell'istituto. "Entro il 20 agosto -chiarisce- dovranno essere pagati i contributi sulle eventuali ferie non godute. La disciplina delle ferie ha subito negli ultimi anni diversi ritocchi, necessari per adeguarsi al quadro normativo comunitario. Ritocchi che hanno costretto le aziende a seguire la materia con molta più attenzione".

"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile -ricorda la Fondazione studi- il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione".

"Il periodo minimo di quattro settimane -fa notare- non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro".

"La malattia insorta prima dell’inizio del periodo di ferie -continua la guida- non incide sulle ferie stesse. In caso di ferie programmate il lavoratore deve essere considerato in malattia fino a completa guarigione e resta integro il suo diritto di fruire delle ferie in un momento successivo. Se il lavoratore guarisce durante le ferie collettive, una volta cessata la malattia egli godrà delle ferie restanti, salvo recuperare successivamente quelle non utilizzate".

"Il dirigente che, stabilito autonomamente il periodo di ferie, successivamente -precisa- non ne fruisce, non ha diritto alla relativa indennità sostitutiva. L’indennità sostitutiva diversamente è dovuta quando il mancato godimento è dovuto ad eccezionali e obiettive esigenze aziendali. Sarà la contrattazione collettiva a stabilire, per tale categoria di prestatori, il periodo annuale di ferie, disciplinando, inoltre, l’ipotesi in cui le ferie sono maturate ma non godute".

"Si considera che in deroga al principio dell'irrinunciabilità delle ferie -avverte la Fondazione studi- i dirigenti e i prestatori appartenenti al personale direttivo, in quanto dotati di ampi poteri di autodeterminazione, hanno la facoltà di rinunciarvi, nell’anno in cui maturano, perdendo in tal modo il diritto all’indennità sostitutiva".

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