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Europee: tra permessi e retribuzioni arriva ebook consulenti lavoro

08 maggio 2014 | 16.41
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Europee: tra permessi e retribuzioni arriva ebook consulenti lavoro

Roma, 8 mag. (Labitalia) - Tra permessi e retribuzioni, l'unico risultato certo delle elezioni europee sono le regole da seguire per i datori di lavoro per gestire al meglio le assenze dei lavoratori impegnati nella 'macchina' elettorale: presidenti di seggio, segretari e scrutatori, nonché rappresentanti di lista o gruppo e rappresentanti dei partiti o gruppi politici. La Fondazione studi dei consulenti del lavoro propone un e-book sui permessi per le funzioni elettorali.

Sia i datori di lavoro, sia i consulenti del lavoro che li assistono si troveranno, infatti, impegnati nella gestione delle assenze dei dipendenti occupati nelle operazioni presso i seggi.

"I giorni di assenza - spiega la Fondazione studi - sono considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa; ciò significa che i lavoratori hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali".

Per i giorni in cui - dice - non era prevista prestazione lavorativa, invece, avrà diritto a tante ulteriori quote giornaliere di retribuzione che si andranno ad aggiungere a quelle normalmente spettanti. Per tali giornate di mancato riposo, tuttavia, il lavoratore potrà optare per il godimento di giornate di riposo compensativo al posto della retribuzione aggiuntiva".

"Anche se l'attività prestata per lo svolgimento delle operazioni elettorali -continua- copre una sola parte della giornata, l'assenza è legittimata per tutto il giorno lavorativo che quindi, deve essere retribuito interamente, il periodo considerato rilevante a tal fine non può essere frazionato a mezza giornata o a ore".

"I giorni festivi e quelli non lavorativi, ad esempio il sabato nella settimana corta, sono compensati con quote giornaliere di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita o, in alternativa, recuperati con una giornata di riposo compensativo; la legge non precisa le modalità di scelta tra riposo compensativo e retribuzione".

Per quanto riguarda i riposi compensativi, secondo l'orientamento della Corte Costituzionale, il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive (la domenica), o non lavorative (il sabato, nel caso di settimana corta), destinate alle operazioni elettorali, nel periodo immediatamente successivo ad esse".

"I lavoratori interessati avranno diritto a restare a casa retribuiti - sostiene la Fondazione studi - nei due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo), o nel giorno successivo (se il sabato è lavorativo) in forza della voluta parificazione legislativa tra attività al seggio e prestazione lavorativa, rispetto al quale la garanzia del riposo è precetto costituzionale".

"In base ai principi in tema di riposo settimanale -sostiene- il riposo compensativo deve essere goduto con immediatezza, cioè subito dopo la fine delle operazioni al seggio. La rinuncia al riposo deve comunque essere validamente accettata dal lavoratore".

Il calcolo delle competenze spettanti al lavoratore dipenderà dal regime di paga adottato per il rapporto di lavoro in corso fra le parti. Nel caso di retribuzione fissa mensile, al lavoratore non andranno detratte le giornate lavorative in cui è stato impegnato al seggio, mentre per le giornate non lavorative andranno calcolate tante quote di retribuzione giornaliera.

Nel caso di lavoratore retribuito in relazione alle ore di lavoro prestato, occorrerà calcolare prima le competenze spettanti per le ore previste come lavorative ma non prestate dal lavoratore in quanto impegnato al seggio; per le giornate non lavorative, invece, il calcolo è uguale a quello visto in caso di paga fissa mensile.

Naturalmente, nel caso in cui il lavoratore avrà optato per il riposo compensativo per le giornate non lavorative, al lavoratore competerà la retribuzione corrispondente alle giornate lavorative (ovvero alla normale retribuzione mensile nel caso di paga fissa).

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