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Caso Ruby: "Ad Arcore palpeggiamenti, strusciamenti e ragazze nude"

16 ottobre 2014 | 11.14
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Depositate le motivazioni della sentenza con cui lo scorso 17 luglio i giudici della II Corte di Appello di Milano hanno assolto l'ex premier, imputato per concussione e prostituzione minorile. "Accertato l'esercizio di attività prostitutiva, ma il Cav non conosceva l'età di Karima"

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C'è la "prova certa dell'esercizio di attività prostitutiva ad Arcore in occasione delle serate in cui partecipo Karima El Mahroug", ma sul fatto che Silvio Berlusconi fosse consapevole della minore età della giovane egiziana è "circostanza non assistita da adeguato supporto probatorio". È questo uno dei passaggi delle motivazioni che, nel luglio scorso, hanno portato all'assoluzione dell'ex premier accusato di concussione e prostituzione minorile per il cosiddetto processo Ruby. In primo grado il leader di Forza Italia era stato condannato a sette anni di carcere.

Nelle motivazioni della sentenza, 332 pagine depositate oggi dai giudici della seconda corte d'appello di Milano, si ripercorre il "meccanismo retributivo" dato alle ragazze, la "ripetitività rituale delle serate" del bunga-bunga e la descrizione fornita dalle testimoni di "atti chiaramente intesi a soddisfare la libidine sessuale del padrone di casa e dei suoi ospiti di sesso maschile"

Quanto a Ruby, per i giudici c'è la prova che la ragazza abbia partecipato al cosiddetto 'bunga bunga', definito nelle motivazioni come "intrattenimenti e interazioni a sfondo sessuale" che si caratterizzavano "per la sfrontata disinibizione delle ragazze, per l'ostentazione di nudità, per gli ammiccamenti seduttivi e la disponibilità a 'strusciamenti', palpeggiamenti o simulazioni di atti sessuali".

In particolare se le dichiarazioni di Ruby non sono valutate come attendibili viste "le contraddizioni, le falsità e le enfatizzazione rinvenibili nelle dichiarazioni", 'contro' la figura della giovane marocchina c'è più di qualche elemento: "l'effettivo esercizio, da parte della giovane, di attività di prostituzione per far fronte alle proprie esigenze di vita"; "l'enorme ammontare di denaro ricevuto in brevissimo arco di tempo"; "l'assiduità con cui, in sì breve lasso di tempi, la giovane frequentò Arcore, pernottando i in almeno due occasioni"; "la perfetta compatibilità tra il tipo di spettacoli e interazioni a sfondo sessuale che si svolgevano nel cosiddetto 'bunga bunga' di Arcore e i costumi disinibiti e le attitudini esibizionistiche di Karima El Mahroug", ragazza "pienamente consapevole delle proprie doti fisiche e capace di sfruttarle con ben studiato ottimismo".

Nelle motivazioni si legge inoltre che il Cav non esercitò nessun tipo di intimidazioni o minacce con le telefonate a un funzionario di polizia con cui chiedeva informazioni sul fermo di Ruby.

Secondo la ricostruzione "più plausibile e coerente" è che il capo di Gabinetto della Questura di Milano Pietro Oscuni, a cui Berlusconi si rivolse per avere informazioni sulla giovane marocchina fermata per furto dalla polizia, "abbia inizialmente peccato di eccessivo ossequio e precipitazione, condizionato - se non addirittura preoccupato - dalle possibili conseguenze della ventilata parentela della giovane con Mubarak".

Un sentimento a cui "probabilmente si è aggiunto il timore referenziale per l'elevata carica istituzionale dell'interlocutore" che, per i giudici, "aveva un personale, concreto interesse a risolvere la questione con l'affidamento di Karima El Mahroug a Nicole Minetti (ex consigliere regionale imputato nel processo sul cosiddetto Ruby bis, ndr), considerato che la ragazza frequentava da alcuni mesi la sua residenza di Arcore, dove aveva assistito e partecipato ad atti sessuali a pagamento".

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