Gli ermellini bocciano il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, il numero di tazzine servite non basta per provare l'illecito
I fondi di caffè non valgono come prova di evasione fiscale. Lo sottolinea la Cassazione nel bocciare il ricorso dell'Agenzia delle Entrate che si era opposta alla decisione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana secondo la quale il consumo di caffè di un ristorante non poteva assurgere a "presunzione grave, precisa e concordante" per contestare all'esercizio commerciale l'evasione di Iva e Irap. Nel caso in questione, la contestazione ai danni di un esercizio commerciale di Montecatini riguardava l'anno di imposta 2003.
L'Agenzia delle Entrate, in base agli accertamenti compiuti, aveva valutato che "6-7 grammi di caffè è la quantità generalmente utilizzata per ottenere una tazza di caffè". In base a questa considerazione avevano dedotto l'evasione dell'Iva e dell'Irap per il 2003 da parte dell'esercizio commerciale. Le modalità dell'accertamento "induttivo" sono state bocciate dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana nel settembre 2008. La decisione è stata convalidata anche dalla sezione Tributaria della Cassazione.