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Scuola: ddl Bignami, per disabili docenti ad hoc e 'ricusabili'da genitori

22 aprile 2015 | 18.36
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Il disegno di legge, prima firmataria Laura Bignami, prevede insegnanti in carica dal primo giorno e con una specializzazione specifica in base ai diversi deficit che vuole i ragazzi protagonisti del processo di apprendimento

Scuola: ddl Bignami, per disabili docenti ad hoc e 'ricusabili'da genitori

Insegnanti ad hoc per il sostegno ad alunni disabili, in carica dal primo giorno di scuola e con specializzazione specifica in base ai diversi deficit, "mettendo al centro le esigenze dell'alunno". E possibilità per i genitori di 'ricusarli', con l'avallo di un neuropsichiatra, in casi specifici di 'incompatibilità'. Sono alcuni dei principi alla base del Disegno di legge "Disposizioni per la scuola e per gli alunni con difficoltà di apprendimento", prima firmataria Laura Bignami, presentato al Senato con l'intento di farlo incardinare nella discussione del Ddl "La buona scuola" anche sotto forma di singoli emendamenti.

Il provvedimento, 17 articoli, che punta all'effettiva integrazione scolastica degli alunni con disabilità, prevede la presa in carico del progetto inclusivo da parte di tutti i docenti. Viene quindi prevista la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali necessari a realizzare l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità nonché degli indicatori di qualità.

"E' necessario - spiega Bignami all'Adnkronos - ripensare il ruolo dell'insegnante di sostegno, rimettendo al centro il ragazzo rendendolo protagonista del suo percorso, sin dal primo giorno di scuola. Il ragazzo - aggiunge - deve avere il 'suo' insegnante sin dal primo giorno di scuola. E' un momento critico in cui il genitore si sente abbandonato dallo stato. Perché aspettare a volte anche alcuni mesi prima di vedere assegnato l'insegnante di sostegno? E' un aspetto che va eliminato. Questi ragazzi, se no abbandonati e ben gestiti rappresentano un valore aggiunto anche per i compagni".

si reintroduce la separazione delle aree del sostegnoIl ddl istituisce quattro specifici ruoli per il sostegno didattico, per i diversi gradi di istruzione: per la scuola dell'infanzia, per le cosiddette elementari, per le medie e per le superiori, prevedendo percorsi di studio specifici. "La mancanza di titolo di specializzazione degli insegnanti di sostegno - spiega Bignami - va a discapito delle esigenze e dei diritti degli alunni disabili". Ai primi due ruoli si accede con la laurea magistrale quinquennale a ciclo unico e un successivo corso di specializzazione per il sostegno; al terzo ed al quarto ruolo si accede con laurea triennale in materie che consentano l'abilitazione all'insegnamento e con una successiva laurea magistrale a cui segue un anno di corso di specializzazione per il sostegno: al terzo ed al quarto ruolo si accede con laurea triennale in materie che consentano l'abilitazione all'insegnamento e con una successiva laurea magistrale a cui segue un anno di corso di specializzazione per il sostegno. Si reintroduce poi la separazione delle aree del sostegno. L'attività del docente specializzato non può prescindere dalle sue competenze e conoscenze di base, dalla sua formazione scientifica, umanistica o tecnica, sebbene il corso di sostegno frequentato abbia fornito a tutti indistintamente le medesime competenze di legislazione, didattica e pedagogia speciale.

incarico può essere 'ricusato' dai genitori, con l'avallo del neuropsichiatra

"Le competenze di base sono imprescindibili, tanto più nella scuola secondaria di secondo grado; se un alunno ha un deficit nell'area logico matematica, ha diritto ad un docente che provenga da tale area" prosegue Bignami. Inoltre, si prevede che i corsi di specializzazione per gli insegnanti di sostegno e per gli educatori scolastici, (figura cui si prevede di ricorrere per la copertura di posti residui non coperti da docenti) prevedano una parte di ore differenziate in base al tipo di deficit degli alunni.Il Ddl intende inoltre assicurare la continuità didattica. All'art. 6 si stabilisce, infatti, che la durata dell'incarico del docente di sostegno deve essere almeno pari alla durata del corso di studi. L'incarico deve, pertanto, avere durata di 3 anni per la scuola dell'infanzia, 5 anni per la scuola primaria, 3 anni per la scuola secondaria di primo grado e 5 anni per la scuola secondaria di secondo grado. Si prevede, poi, la possibilità di prorogare l'incarico qualora l'alunno disabile non termini il grado scolastico nei tempi previsti.L'incarico può essere, invece, revocato nel caso in cui ci sia una richiesta motivata dei genitori dell'alunno disabile, avallata dal neuropsichiatra ovvero da chi ha in carico la situazione.

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