cerca CERCA
Martedì 23 Aprile 2024
Aggiornato: 16:10
10 ultim'ora BREAKING NEWS

Convivere con un altro nella casa coniugale? Dopo il divorzio si può

19 novembre 2015 | 13.35
LETTURA: 3 minuti

(Xinhua) - XINHUA
(Xinhua) - XINHUA

Spesso, al momento della separazione dal coniuge, molte persone si chiedono se nella casa che gli è stata assegnata e di cui non sono proprietari, possano ospitare terzi o addirittura iniziare una nuova convivenza. Secondo l'articolo 155-quater del codice civile, letteralmente, il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso in cui l'assegnatario conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.

In realtà, secondo quanto riferisce lo Studio Cataldi, tale norma, la cui rigidità era stata già più volte intaccata dalla giurisprudenza nelle analisi dei casi concreti, è stata definitivamente ammorbidita dalla Corte costituzionale con la sentenza numero 308 del 2008. Con tale pronuncia, infatti, la Consulta ha stabilito che, in realtà, sia l'assegnazione della casa familiare che la cessazione della stessa è stata sempre subordinata nella prassi a una valutazione, ad opera del giudice, di rispondenza agli interessi della prole.

Di conseguenza, l'assegnazione della casa coniugale non viene meno di diritto al verificarsi dei predetti eventi ma la decadenza dalla stessa va necessariamente subordinata a un giudizio di conformità all'interesse dei minori. Sulla scorta di tale legittimazione, la Cassazione è addirittura arrivata a ritenere, con sentenza numero 23786/2004, che vietare in assoluto alla ex moglie di convivere con il nuovo compagno nella casa assegnatale in sede di separazione comporterebbe "un'illegittima restrizione della sua libertà personale".

Sulla base di una simile interpretazione, che è arrivata a piegare la lettura testuale di una norma codicistica, è possibile interpretare anche gli altri casi di ospitalità. In assenza di espresse previsioni legislative deve quindi ritenersi che se il coniuge, nel rispetto degli interessi del minore, può ospitare nella casa coniugale anche il nuovo convivente, è chiaro che potranno essere ospitati, giustificatamente, anche altri soggetti, sempre con il medesimo limite.

Si pensi, ad esempio, al fratello o ai genitori. Del resto, in caso contrario, si avrebbe una chiara limitazione del diritto dell'assegnatario sulla casa familiare, sia che si consideri questo quale diritto reale di abitazione sia che lo si consideri quale diritto del comodatario o, ancora e come generalmente accade, quale diritto personale di godimento.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Vedi anche


SEGUICI SUI SOCIAL



threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram
ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza