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Cognome ai figli, Consulta: "Solo quello paterno è disparità trattamento coniugi"

21 dicembre 2016 | 18.17
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Foto di repertorio (Fotogramma) - FOTOGRAMMA
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Le norme che prevede l'automatica attribuzione ai figli del cognome paterno in presenza di una diversa volontà dei genitori "pregiudica il diritto all’identità personale del minore" e "costituisce un’irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi, che non trova alcuna giustificazione nella finalità di salvaguardia dell’unità familiare". Lo sottolinea la Corte costituzionale nella sentenza, depositata oggi, che motiva la decisione assunta lo scorso 8 novembre quando, accogliendo la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di appello di Genova sul caso di una coppia italo-brasiliana che voleva assegnare al proprio figlio il doppio cognome e la cui richiesta era stata respinta, aveva dato il via libera al cognome materno per i figli.

"La piena ed effettiva realizzazione del diritto all’identità personale, che nel nome trova il suo primo ed immediato riscontro, unitamente al riconoscimento del paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali nel processo di costruzione di tale identità personale - spiega la Consulta - impone l’affermazione del diritto del figlio ad essere identificato, sin dalla nascita, attraverso l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori. Viceversa, la previsione dell’inderogabile prevalenza del cognome paterno sacrifica il diritto all’identità del minore, negandogli la possibilità di essere identificato, sin dalla nascita, anche con il cognome materno".

Quanto all'altro aspetto evidenziato dalla sentenza "la perdurante violazione del principio di uguaglianza 'morale e giuridica' dei coniugi, realizzata attraverso la mortificazione del diritto della madre a che il figlio acquisti anche il suo cognome, contraddice - argomenta la Consulta - quella finalità di garanzia dell’unità familiare, individuata quale ratio giustificatrice, in generale, di eventuali deroghe alla parità dei coniugi, ed in particolare, della norma sulla prevalenza del cognome paterno".

Dunque, osservano i giudici costituzionali, "tale diversità di trattamento dei coniugi nell’attribuzione del cognome ai figli, in quanto espressione di una superata concezione patriarcale della famiglia e dei rapporti fra coniugi, non è compatibile né con il principio di uguaglianza, né con il principio della loro pari dignità morale e giuridica".

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