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Legge 104 e trasferimento, la sentenza che cambia tutto

07 giugno 2017 | 12.44
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L'assistenza a un familiare disabile, prevista dalla legge 104, non è una motivazione sufficiente per evitare il trasferimento se il posto di lavoro viene soppresso per ragioni organizzative. E' il principio stabilito dalla Cassazione con la sentenza 12729/2017, disponibile online. La vicenda si riferisce al ricorso presentato da un tecnico radiologo di Roma che contestava il trasferimento da una struttura, dove era stato chiuso il servizio di radiologia, ad un'altra.

Nel ricorso, respinto dalla Cassazione, si fa riferimento alla "documentazione relativa ai benefici ex lege 104 del 1992". La Corte ricorda che "l'art. 36, comma 5, della legge n. 104 del 1992 stabilisce che "il lavoratore che assiste la persona con handicap "ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede". La Cassazione, però, citando la sentenza 25379 del 2012 "ha affermato che la disposizione... vieta di trasferire, senza consenso, il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati in funzione della tutela della persona disabile, sicché il trasferimento del lavoratore è vietato anche quando la disabilità del familiare, che egli assiste, non si configuri come grave, a meno che il datore di lavoro, a fronte della natura e del grado di infermità psico-fisica di quello, provi la sussistenza di esigenze aziendali effettive e urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte". "Nella statuizione della Corte d'Appello -afferma la Cassazione- non è ravvisabile il vizio denunciato di non avere tenuto conto della situazione personale della ricorrente, in relazione all'assistenza prestata, atteso che il giudice di secondo grado nel rilevare il venir meno del posto cui la lavoratrice era in precedenza assegnata, che costituiva circostanza non contestata, riteneva la sussistenza di esigenze aziendali effettive".

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