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Prevenzione incendi, in Italia funziona così

16 giugno 2017 | 17.17
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Immagine d'archivio (FOTOGRAMMA)
Immagine d'archivio (FOTOGRAMMA)

Il drammatico incendio alla Grenfell Tower ha aperto il dibattito in Gran Bretagna sulle misure di sicurezza anti-incendio. La causa del rogo non è ancora accertata ma - tra le varie cose - si punta il dito anche sul rivestimento esterno del grattacielo, sostituito di recente e che, secondo gli esperti, non sarebbe stato ignifugo a sufficienza.

Per quanto riguarda le attività e le strutture sottoposte ai controlli di prevenzione incendi, qui in Italia - entrato in vigore il 7 ottobre 2011 - con il 'Nuovo Regolamento' è stato concretamente adottato il principio di proporzionalità: ovvero, gli adempimenti amministrativi saranno diversificati sulla base della complessità del rischio.

E' stata inoltre snellita la documentazione tecnica richiesta e sono stati eliminati gli adempimenti ridondanti. Sul sito dei Vigili del Fuoco è a disposizione un vademecum con le principali novità e le istruzioni per l'uso del documento (LEGGI QUI).

Il nuovo Regolamento (d.P.R. n. 151/2011) semplifica gli adempimenti assicurando, per tutti, tempi certi e prevedendo procedure diverse sulla base del rischio. Per questo le attività sottoposte ai controlli anti-incendio sono distinte in tre categorie:

- CATEGORIA A: attività a basso rischio e standardizzate. Appartengono alla Categoria A, si legge sul portale di Vigili del Fuoco, le attività che non sono suscettibili di provocare rischi significativi per l'incolumità pubblica e che sono contraddistinte da un limitato livello di complessità e da norme tecniche di riferimento.

Vi rientrano: piccoli alberghi tra i 25 e i 50 posti letto, aziende e uffici che hanno tra le 300 e le 500 persone presenti, autorimesse tra i 300 mq e i 1.000 mq, edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio tra i 24 e i 32 metri, gli impianti di produzione di calore con potenzialità tra 116 kW e 350 kW, strutture sanitarie tra i 25 e i 50 posti letto, teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive fino a 25 persone presenti.

- CATEGORIA B: attività a medio rischio. Qui rientrano le attività caratterizzate da una media complessità e da un medio rischio, nonché le attività che non hanno normativa tecnica di riferimento e non sono da ritenersi ad alto rischio.

In questo caso: alberghi tra i 50 e i 100 posti letto, i campeggi, le strutture sanitarie tra 50 e 100 posti letto, i locali per la vendita al dettaglio o all’ingrosso di superfici comprese tra i 600 e i 1.500 mq, le aziende e gli uffici che hanno tra 500 e 800 persone, le autorimesse tra 1.000 e 3.000 mq, gli edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio tra i 32 e i 54 metri.

- CATEGORIA C: attività a elevato rischio. Tutte le attività ad alto rischio e ad alta complessità tecnico-gestionale.

Qui abbiamo: centrali termoelettriche, i teatri e gli studi televisivi con più di 100 persone presenti, le strutture sanitarie e gli alberghi con oltre 100 posti, le aziende e gli uffici con oltre 800 persone presenti, gli edifici con altezza antincendio di oltre 54 metri, le stazioni ferroviarie e metropolitane.

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