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Codice penale

Violenza e molestia: la differenza

13 novembre 2017 | 13.32
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Violenza e molestia sessuale, si è aperto il vaso di Pandora. Da una parte all'altra del mondo, infatti, sono ormai diversi giorni che quotidiani, magazine e telegiornali stanno dando voce e spazio a testimonianze e denunce di ogni genere.

Oltre al noto caso Weinstein, sotto accusa sono finiti alcuni attori di Hollywood ma anche dirigenti di Wall Street ed esponenti politici di Francia e Gran Bretagna. Intanto, in Svizzera e in Germania, si sta sperimentando una soluzione nei confronti di chi rischia di venire molestata in discoteca: basta chiedere di Luisa e si applica una procedura standardizzata di 'protezione'.

Anche l'Italia sta affrontando il suo caso: dopo quanto denunciato dalle 'Iene', il regista Fausto Brizzi - accusato da 10 attrici - viene difeso da Nancy Brilli, Claudia Gerini e Lucia Ocone.

Ma cosa prevede l'ordinamento italiano? Secondo quanto disposto dall'articolo 660 del Codice penale (Libro III, 'Delle contravvenzioni in particolare') "chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 516 euro".

MOLESTIA - Nella normativa italiana non è previsto uno specifico reato di molestia sessuale ma un generico reato di molestia o disturbo fatto con "biasimevole motivo": il bene giuridico tutelato è la tranquillità pubblica e privata. Insomma, si tratta di una fattispecie completamente diversa dal reato di violenza sessuale.

VIOLENZA - Il codice penale inquadra invece tale reato tra i delitti contro la libertà personale, disciplinandolo dagli articoli da 609-bis a 609-undecies.

L'art. 609-bis ('Violenza sessuale') punisce con la reclusione da 5 a 10 anni chi, con violenza o minaccia o abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali. La stessa pena si applica a chi costringe taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità, la pena può essere diminuita in misura non eccedente i due terzi. Il legislatore non definisce il concetto di "atti sessuali", rimettendo la specificazione della condotta alla giurisprudenza.

L'art. 609-ter disciplina alcune circostanze aggravanti del reato di violenza sessuale, prevedendo la pena della reclusione da 6 a 12 anni nei seguenti casi: violenza sessuale su minore di 14 anni; uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa; fatto commesso da persona travisata o da persona che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; fatto commesso su persona sottoposta a limitazioni della libertà personale; violenza sessuale commessa nei confronti di un minorenne, della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore; fatto commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di istituti di istruzione o di formazione frequentati dalle persone offese; fatto commesso nei confronti di persona in stato di gravidanza; fatto commesso nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza. La pena è invece della reclusione da 7 a 14 anni se la violenza sessuale è commessa ai danni di persona che non ha compiuto 10 anni.

GLI ALTRI PROFILI DI LEGGE - La violenza sessuale di gruppo è punita dall'art. 609-octies del codice penale; per quanto riguarda il profilo inerente alla tutela dei minori c'è l'art. 609-quater ('Atti sessuali con minorenne') mentre l'art. 609-quinquies punisce con la reclusione da 1 a 5 anni la corruzione di minorenne, "ovvero il compimento di atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere".

E ancora: l'art. 609-sexies precisa che quando i delitti di violenza sessuale sono commessi in danno di un minorenne il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa. L'art. 609-undecies punisce con la reclusione da 1 a 3 anni l'adescamento di minorenni e - dal punto di vista processuale - l'art. 609-septies del codice penale prevede che "i reati di violenza sessuale, anche aggravati, e gli atti sessuali con minorenne siano punibili a querela della parte offesa e che la querela, una volta proposta, sia irrevocabile".

L'art. 609-decies sancisce poi che "per i delitti di sfruttamento sessuale dei minori e di violenza sessuale in danno di minori, sia data comunicazione, a cura del procuratore della Repubblica, al tribunale per i minorenni". Per quanto riguarda infine le pene accessorie e gli altri effetti penali se ne occupa l'art. 609-nonies.

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