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Assegno alla moglie, carcere per chi non paga

06 aprile 2018 | 12.33
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Assegno alla moglie, carcere per chi non paga

L'assegno di mantenimento diventa un 'obbligo' chiaro: da oggi entra in vigore l'articolo 570 bis del codice penale (previsto dal decreto 21/2018) che prevede il carcere fino a un anno o una multa fino a 1.032 euro per l'ex coniuge che si sottrae all'obbligo di pagare quanto pattuito in sede di separazione o divorzio in favore dell'altro coniuge e dei figli. La nuova disposizione ha l'intento di fare maggiore chiarezza rispetto al già esistente l'art. 570 ('Violazione degli obblighi di assistenza familiare') e secondo gli avvocati rappresenta una vera e propria "rivoluzione".

COSA CAMBIA? - Con l'introduzione dell'art. 570 bis "si amplia la tutela legale che il codice penale offre in ambito familiare, sia da un punto di vista soggettivo (tutela estesa dai soli discendenti anche agli ex coniugi) che oggettivo (il reato verrà commesso non solo da chi faccia mancare i mezzi di sussistenza, ma anche da chi ometta di versare l'assegno di mantenimento)", spiega l'avvocato Giuseppe Mauro, specializzato in diritto di famiglia.

"L'art. 570 limitava la pena al genitore che faceva mancare i mezzi di sussistenza ai propri discendenti, generalmente ai propri figli - commenta l'avvocato -. Ora quelle pene, come recita lo stesso articolo 570 bis, si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli".

ESTENSIONE REATO - "La novità importantissima - dichiara Mauro - è quindi rappresentata dall'estensione del reato da chi abbia fatto mancare i 'soli mezzi di sussistenza', come previsto dal vecchio art. 570, anche a chi abbia omesso di pagare 'ogni tipologia di assegno' introdotta dal nuovo 570 bis. Più chiaramente - precisa l'avvocato - sino ad oggi commetteva reato solamente chi faceva mancare ai figli i mezzi di sussistenza (ovvero l'essenziale per vivere: cibo, vestiario e casa) ma non anche chi, ad esempio, a fronte di un assegno di mantenimento di 1000 euro, decideva arbitrariamente di versarne 500".

"Ora non sarà più così e la reclusione (quantomeno sulla carta) sarà prevista anche a carico di chi ometterà di versare - ai figli o all'ex coniuge - l'assegno stabilito. In sostanza ogni inosservanza dei propri impegni diventa sempre più insidiosa se non motivata con estrema precisione in sede di giudizio. È vero, infatti, che alcuni padri si sono 'salvati' dimostrando la loro 'effettiva incapacità economica', ma questa è una prova molto difficile che a nulla serve rispetto ad un grave stato di necessità", conclude Mauro.

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