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Cartelle esattoriali: per difendersi bisogna farsi pignorare i beni

03 ottobre 2019 | 18.02
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In collaborazione con laleggepertutti.it

È davvero una sentenza paradossale, a nostro avviso, quella uscita dalle aule della Commissione Tributaria Provinciale di Novara. Una sentenza che potrebbe minare alle fondamenta il diritto di difesa del contribuente. I giudici, contrastando un orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, ritengono inammissibile l’opposizione all’estratto di ruolo per omessa notifica di una cartella esattoriale se ancora non è iniziata l’esecuzione forzata. In buona sostanza, chi vuol ricorrere al giudice per far rilevare un errore di notifica, deve prima farsi pignorare i beni.

Per comprendere meglio la questione facciamo un esempio.

Martino riceve una intimazione di pagamento da parte di Agenzia Entrate Riscossione. In essa gli viene sollecitato il pagamento di 10mila euro per delle cartelle a suo tempo notificate ma non pagate. Martino è sicuro di non aver mai ricevuto tali cartelle ma per togliersi ogni dubbio si fa rilasciare dall’Esattore un estratto di ruolo con l’elenco di tutti i carichi pendenti nei suoi riguardi. Dal documento scopre che più di una cartella è stata notificata ad un vecchio indirizzo ove non abita più da anni. Impossibile quindi prenderne visione. Così impugna l’estratto di ruolo, supportato da quanto stabilito dalla Cassazione nel 2015. Secondo la Corte infatti è sempre possibile impugnare l’estratto di ruolo laddove questo sia il primo atto con cui il contribuente prende conoscenza della cartella esattoriale.

Ebbene, secondo la sentenza della Ctp piemontese, il ricorso, in questo caso, va rigettato in quanto l’Esattore non ha ancora avviato la procedura esecutiva contro il contribuente. Quest’ultimo dunque non ha ciò che tecnicamente viene definito “interesse ad agire” per tutelare il proprio diritto da un’aggressione illegittima.

Di qui, il principio affermato nella pronuncia in commento: è da ritenere inammissibile, per carenza d’interesse ad agire, il ricorso contro l’estratto di ruolo, acquisito dal contribuente, laddove l’Agenzia delle entrate riscossione non abbia ancora iniziato il pignoramento.

La vicenda origina da un caso del tutto identico a quello da noi sintetizzato nell’esempio di poc’anzi. Un contribuente aveva impugnato un estratto di ruolo lamentando l’omessa notifica della cartella di pagamento.

La commissione però non ha voluto dargli tutela. I giudici, infatti, hanno ritenuto non ammissibile l’impugnazione di un atto in difetto di una procedura esecutiva azionata dall’ente creditore; di qui l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse ad agire.

Il principio espresso in questa sentenza è pericoloso. Innanzitutto perché dissente da un orientamento ormai definito con certezza dalla Cassazione, a sezioni unite e, successivamente, dalle sezioni tributarie. In secondo luogo perché sacrifica l’interesse del contribuente a una difesa preventiva contro illegittimi pignoramenti (tutt’altro che rari). Insomma, bisogna prima vedersi bloccare lo stipendio o il conto corrente – a dire della Ctp di Novara – per ricevere giustizia.

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