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‘Ndrangheta, maxi blitz: 70 arresti

05 novembre 2019 | 07.12
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Sottoposti a sequestro beni mobili ed immobili, nonché conti correnti e quote societarie. Nell'ordinanza il 'vocabolario' delle cosche

‘Ndrangheta, maxi blitz: 70 arresti

Dall’alba, a Torino e nell’hinterland piemontese, nonché a Reggio Calabria, Milano e Catania, 400 carabinieri del Comando Provinciale di Torino stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del tribunale torinese su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 65 appartenenti o contigui alle locali di ‘ndrangheta di Volpiano e San Giusto Canavese ritenuti responsabili di associazione di tipo mafioso e traffico internazionale di stupefacenti, con l’aggravante delle finalità mafiose.

Contestualmente la gdf di Torino sta procedendo alla notifica del medesimo provvedimento per ulteriori 6 indagati, ritenuti responsabili, nell’ambito della medesima associazione, anche di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Sottoposti a sequestro beni mobili ed immobili, nonché conti correnti e quote societarie per un valore in corso di quantificazione. A quanto si apprende sarebbero stati sequestrati anche 80 kg di droga. Tra gli indagati figurerebbe anche l'avvocato penalista torinese Pierfranco Bertolino, accusato di favoreggiamento. A dare impulso alle indagini anche le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Domenico Agresta.

IL 'VOCABOLARIO' DELLE COSCHE - Dal termine 'locale', ovvero "l'articolazione territoriale della 'ndrangheta", alla parola "battesimo" per indicare il "rito di affiliazione": è un vero e proprio "vocabolario" di 'ndrangheta quello che emerge dall'ordinanza che ha portato agli arresti.

"Dopo aver descritto la struttura della 'ndrangheta in Piemonte come emersa dalle numerose pronunce passate in giudicato", nell'ordinanza si riepiloga "la terminologia e il sistema delle cariche e delle doti tipiche della 'ndrangheta" così come è emerso da "plurime e convergenti sentenze irrevocabili" ma anche da "intercettazioni telefoniche" e "dichiarazioni dei collaboratori di giustizia".

Tra i termini passati in rassegna nell'ambito di questa sorta di "vocabolario" si trovano: "'società o 'onorata societa'; si tratta del termine con cui gli affiliati chiamano l'associazione a delinquere di cui fanno parte, come si trae dalle dichiarazioni dei diversi collaboratori di giustizia e dalle numerosissime conversazioni registrate". "'Crimine' - prosegue l'ordinanza - è un termine spesso utilizzato come sinonimo di 'Provincia' per riferirsi all'organo di massimo vertice della 'ndrangheta calabrese; con tale accezione, quindi, si fa riferimento anche al cosiddetto 'Crimine della Montagna', che viene rinnovato dal collegio dei maggiorenti dell'organizzazione mafiosa reggina, che si tiene a Polsi, frazione del Comune di San Luca".

"Il 'locale' non è altro che l'articolazione territoriale della 'ndrangheta", si legge nell'ordinanza che fa riferimento alle dichiarazioni di alcuni pentiti. Per "'locale aperto' - si sottolinea - s'intende il 'locale attivo', ossia quello la cui costituzione e operatività è stata autorizzata dai vertici della 'ndrangheta. Il locale, invece, è 'chiuso' quando esso non gode dell'assenso dei vertici della 'ndrangheta e quindi none abilitato ad agire sul territorio. Con la locuzione 'locale sospeso', si intende un 'locale' momentaneamente non funzionante per cause contingenti, ad esempio lo stato di salute del 'capo locale'".

"Con il termine ''ndrina' si intende la 'cosca', ovvero la comune famiglia di appartenenza dei membri di un sottogruppo - prosegue l'ordinanza - la ''ndrina distaccata' e la cosca insediata in un locale diverse da quello originario ed in un territorio differente dal comune calabrese di riferimento; ovviamente, il 'locale' e formato da affiliati facenti parte di più 'ndrine".

"Il termine 'banco' indica l'insieme delle cariche, elettive e non, all'interno di un locale", prosegue l'ordinanza mentre "il termine 'battesimo' indica il rito di affiliazione; altra espressione talvolta utilizzata per indicare il rituale di inserimento nell'organizzazione e quella di "taglio della coda" con la quale si indica il formale ingresso di un soggetto nella compagine mafiosa".

"Il termine 'dote' esprime la collocazione dell'associato all'interno del sodalizio, indicando il legame gerarchico che intercorre tra gli appartenenti all''onorata società'", continua l'ordinanza. A tal proposito i termini più ricorrenti legati alle gerarchie sono: "giovane d'onore, picciotto d'onore, II camorrista, sgarrista o camorrista di sgarro, II santista, II vangelo, quartino, trequartino, padrino, croce o crociata".

Nell'ordinanza si ricorda che, "sulla base di quanta acclarato nella sentenza irrevocabile emessa nel processo Minotauro, le 'doti' non hanno carattere temporaneo e, una volta concesse, di regola, non possono essere revocate, salvi demeriti o inadempienze di eccezionale portata". "La progressione o avanzamento in carriera, e cioè il conseguimento di 'doti' superiori - si osserva - è tendenzialmente fondato su criteri 'meritocratici', intesi quale fedeltà all'associazione, puntuale e rigorosa osservanza delle sue regole, fattivo contributo a conseguire gli scopi del sodalizio".

"Per esprimere il passaggio da una dote all'altra viene talvolta impiegato il termine di 'fiore' o l'espressione 'acquisire un fiore'", si legge nell'ordinanza. Tra gli altri termini utilizzati "'carica' evoca la concreta mansione svolta all'interno della struttura mafiosa da parte del singolo affiliato".

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