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Cucchi, Corte d'Assise: "Senza evento traumatico non sarebbe morto"

06 febbraio 2020 | 17.18
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E' quanto scrivono i giudici nelle motivazioni della sentenza dello scorso 14 novembre. "Tedesco credibile, suo silenzio per 'muro' dei superiori". E ancora: "Verbale di arresto un concentrato di errori e anomalie". Ilaria Cucchi: "Grazie a chi ha lottato con me"

(Fotogramma) - FOTOGRAMMA
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"Stefano Cucchi, vivendo sino alla sera del 15 ottobre del 2009, in una condizione di sostanziale benessere, se non avesse subito un evento traumatico, nella sala adibita a fotosegnalamento nella caserma Casilina, non avrebbe sofferto di molteplici e gravi lesioni, con l’instaurarsi di accertate patologie che hanno portato al suo ricovero e da lì a quel progressivo aggravarsi delle sue condizioni che lo hanno condotto alla morte". E' quanto scrivono i giudici della Corte d'Assise di Roma nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 14 novembre hanno condannato i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro a 12 anni per omicidio preterintenzionale per la morte di Stefano Cucchi, il geometra 31enne arrestato il 15 ottobre del 2009 per droga e deceduto una settimana dopo all'ospedale Sandro Pertini di Roma. Al processo sono stati condannati inoltre a 3 anni e 8 mesi il maresciallo Roberto Mandolini e a 2 anni e mezzo Tedesco, entrambi per l’accusa di falso.

"L'istruttoria dibattimentale - scrivono i giudici - ha consentito di raggiungere delle indubitabili certezze: a seguito dell'arresto di Stefano Cucchi e in particolare in sede di permanenza nella sala adibita a fotosegnalamento presso la compagnia Casilina si è verificato un evento traumatico ai suoi danni; a seguito e in ragione di detto evento egli ha subito varie lesioni tali da necessitare con urgenza il ricovero in ambiente ospedaliero". "Una catena causale - si legge - che parte, dunque, da un’azione palesemente dolosa illecita che ha costituito la causa prima di un’evoluzione patologica alla fine letale".

Per i giudici si tratta di "uno schema che, così, corrisponde perfettamente alla previsione normativa in tema di nesso di casualità tra condotta illecita ed evento e che, d’altra parte, rende chiara la differenza tra la mera causalità biologica, secondo la quale nessuna delle singole lesioni subite da Cucchi sarebbe stata idonea a cagionare la morte, e la causalità giuridico penale, nel rispetto della quale il nesso di causalità sussiste se quelle lesioni, conseguenza di condotta delittuosa, siano state tali da innescare una serie di eventi terminati con la morte, così come si è verificato nel caso in esame".

"E' assolutamente fondata e condivisibile la prospettazione medico legale che ha ricondotto il meccanismo causale della morte di Stefano Cucchi a una concatenazione polifattoriale - sottolineano i giudici - in cui essenziale, se non unico, è risultato un riflesso vagale connesso alla vescica neugenica originata dalla lesione in S4 tale da determinare un'aritmia letale". I giudici sottolineano "l’inconsistenza della tesi della morte per Sudep (morte improvvisa per epilessia da pazienti in buono stato di salute, ndr), mera ipotesi non suffragata, anzi smentita, da alcuna evidenza clinica".

"DA CC USO DISTORTO DEI POTERI DI COERCIZIONE" - Nelle motivazioni si legge poi che "è indiscutibile che la reazione tenuta da Raffaele D'Alessandro e Alessio Di Bernardo sia stata illecita e assolutamente ingiustificabile. Una azione violenta perpetrata nel corso dello svolgimento del servizio d’istituto, quindi, per un verso facendo un uso distorto dei poteri di coercizione inerenti il loro servizio, per altro aspetto violando il dovere di tutelare l’incolumità fisica della persona sottoposta al loro controllo".

"TEDESCO CREDIBILE, SUO SILENZIO PER 'MURO' SUPERIORI" - Dalle motivazioni della sentenza viene un importante riconoscimento per il ruolo di Francesco Tedesco, il carabiniere che dopo tanti anni ha svelato il pestaggio del geometra romano e accusato i colleghi Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro. I giudici in particolare riconoscono anche le ragioni del suo lungo silenzio. "La narrazione del militare dell'Arma ha consentito di acquisire una molteplicità di univoci riscontri alla ricostruzione dei fatti e per altro aspetto, questi ha offerto una spiegazione del suo pregresso silenzio assolutamente comprensibile e ragionevole alla stregua proprio delle emergenze processuali inerenti sia la formazione del falso ideologico, sia quella serie di condotte attribuite alla catena di comando dell'Arma che saranno oggetto di accertamento giudiziale in un altro dibattimento ma che nel corso dell'istruttoria svoltasi dinnanzi a questa Corte hanno evidenziato quantomeno elementi di scarsa trasparenza e collaborazione per l'accertamento della verità fattuale relativa alla vicenda in esame".

I giudici ricordano che Tedesco - assistito al processo dagli avvocati Francesco Petrelli ed Eugenio Pini - è intervenuto non soltanto per fare "cessare l'azione violenta" ma "ha spiegato in modo comprensibile e ragionevole il suo pregresso silenzio, sottolineando il 'muro' che aveva avuto la certezza gli si fosse parato dinnanzi costituito dalle iniziative dei suoi superiori, dirette a non far emergere l'azione perpetrata ai danni di Cucchi, e a non perseguire la volontà di verificare che cosa fosse realmente accaduto".

"VERBALE ARRESTO CONCENTRATO DI ERRORI E ANOMALIE" - I giudici scrivono inoltre che "il verbale di arresto di Stefano Cucchi appare già, ad una prima lettura, un concentrato di anomalie, errori e inesattezze". "Questa ‘sagra degli errori’ rafforza la sensazione che l'attestazione dell'identificazione di Cucchi sia stata una (macroscopica, madornale) svista. L'omissione dei nomi di Di Bernardo e D'Alessandro tra gli autori dell'arresto è stata casuale? La Corte ritiene di dovere dare risposta negativa alla domanda. L'assenza dei due - sottolineano i giudici - è funzionale alla cancellazione di qualsiasi traccia della drammatica vicenda avvenuta all'interno della caserma".

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