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Visita fiscale, tutte le novità

24 settembre 2020 | 07.45
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(Foto Fotogramma)
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Nuovo servizio nel portale web dell’Inps per comunicare al medico fiscale la variazione del domicilio rispetto a quello indicato nel certificato. Come sii legge su laleggepertutti.it l’Inps, con una nuova circolare, ha comunicato che è disponibile, nel portale web dell’istituto, un nuovo servizio per comunicare la variazione dell’indirizzo, rispetto al domicilio indicato nella certificazione telematica rilasciata dal medico curante.

È importante seguire scrupolosamente le indicazioni dell’Inps riguardo alla procedura da seguire per comunicare il domicilio corretto: l’indicazione errata dell’indirizzo di reperibilità per la visita fiscale può comportare, difatti, anche il mancato riconoscimento dell’indennità di malattia e l’applicazione di pesanti sanzioni disciplinari in capo al lavoratore dipendente.

Il nuovo strumento, tra l’altro, garantisce all’utente la ricezione della comunicazione da parte dell’Inps e sostituisce le modalità sino ad oggi in uso (mail alla casella medico-legale della sede Inps di competenza o comunicazione tramite call center) per la variazione dell’indirizzo, che rimangono comunque valide nei casi di indisponibilità del servizio telematico.

Nel dettaglio, per comunicare il cambio del domicilio di reperibilità, il lavoratore deve:

- accedere al portale web dell’Inps, previa autenticazione tramite le proprie credenziali dispositive (a breve sarà possibile accedere solo tramite sistema pubblico d’identità digitale Spid);

- entrare nella sezione Servizi online, Sportello al cittadino per le Vmc (visite mediche di controllo);

- comunicare il nuovo indirizzo di reperibilità attraverso la funzione 'Indirizzo reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo'; è possibile variare il domicilio più volte nell’arco di una stessa assenza per malattia.

Il lavoratore può controllare tutti gli indirizzi di reperibilità comunicati all’Istituto. Il datore di lavoro viene messo al corrente del diverso indirizzo di reperibilità comunicato dal lavoratore:

- in fase di richiesta di una visita fiscale, se la comunicazione è stata effettuata prima della richiesta dell’accertamento sanitario da parte dell’Inps;

- al momento della consultazione degli esiti della visita fiscale, qualora il lavoratore abbia comunicato una variazione di reperibilità dopo la richiesta dell’accertamento sanitario e il datore abbia acconsentito, spuntando l’apposito campo, ad inviare la visita al diverso indirizzo fornito dal lavoratore.

Il servizio può essere utilizzato sia dai lavoratori del settore privato che dai dipendenti pubblici che devono fare riferimento al Polo unico per le visite fiscali dell’Inps. In ogni caso, l’utilizzo del nuovo servizio per la variazione del domicilio non esonera il lavoratore dall’invio delle eventuali comunicazioni al datore di lavoro obbligatorie in base alla legge o al contratto collettivo.

Non è mai possibile comunicare la variazione dell’indirizzo mediante richiamo del certificato telematico di malattia inviato dal medico curante.

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