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Vaticano, "nullità ordinanza custodia Marogna per vuoto motivazionale"

14 gennaio 2021 | 15.28
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Le motivazioni della Cassazione

(Fotogramma)
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"La motivazione dell'ordinanza impugnata risulta effettivamente del tutto silente sulle ragioni che giustificavano l'applicazione provvisoria della misura cautelare, prima dell'arrivo della domanda estradizionale. Si tratta di vuoto motivazionale che determina la nullità dell'ordinanza cautelare impugnata, difettando l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari". E' quanto scrivono i giudici della sesta sezione penale della Cassazione nelle motivazioni della sentenza, depositate oggi, con cui il 16 dicembre scorso hanno annullato la misura cautelare disposta dalla Corte d'Appello di Milano per Cecilia Marogna, la manager indagata nell'inchiesta vaticana sull'ex sostituto della Segreteria di Stato Vaticano Angelo Becciu. La 'dama del cardinale' era stata arrestata dalla gdf a Milano il 13 ottobre scorso su mandato di cattura dell'autorità giudiziaria della Santa Sede ed era tornata libera il 30 ottobre con obbligo di firma.

"Va osservato - scrivono i supremi giudici - che non possono essere accolte le censure avanzate dalla ricorrente al provvedimento impugnato, nella parte in cui ha disposto la convalida dell'arresto di polizia giudiziaria". E ancora, si legge nel provvedimento, "va rilevato in primis che la ricorrente non ha dedotto né allegato che già dall'avviso rosso risultasse indicata nei dati relativi alla persona ricercata quello della cittadinanza. Questione che non risulta neppure sollevata dalla difesa davanti al Giudice della convalida. Quindi, in assenza della allegazione della esistenza della suddetta informazione, non può essere mosso alcun rilievo alla decisione dell'Ufficio centrale nazionale italiano di aver consentito la diffusione delle ricerche sul territorio nazionale al fine dell'arresto della ricorrente nel caso della sua localizzazione. Quanto alla decisione sulla convalida, il giudice deve a tal fine soltanto valutare la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria con giudizio "ex ante", avendo riguardo alla situazione in cui essa ha provveduto".

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