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Caso Shalabayeva, libro Palamara riapre 'affaire': difese affilano armi in vista Appello

28 gennaio 2021 | 20.11
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Nel libro l'ex presidente dell'Anm ed ex membro del Csm racconta un retroscena relativo ai rapporti tra procura di Roma e procura di Perugia in relazione alla vicenda giudiziaria che a ottobre scorso ha visto la condanna in primo grado a Perugia dell’ex capo della Squadra Mobile di Roma ed ex questore di Palermo Cortese e dell’ex capo dell’ufficio immigrazione ed ex capo della Polfer Improta

(Foto Fotogramma)
(Foto Fotogramma)

Torna d'attualità il caso Shalabayeva con l'uscita del libro-intervista di Alessandro Sallusti e Luca Palamara, ‘Il Sistema - Potere, politica, affari: storia segreta della magistratura italiana'. Nel libro l'ex presidente dell'Anm ed ex membro del Csm radiato dall'ordine giudiziario racconta un retroscena relativo ai rapporti tra procura di Roma e procura di Perugia in relazione alla vicenda giudiziaria che a ottobre scorso ha visto la condanna in primo grado a Perugia dell’ex capo della Squadra Mobile di Roma ed ex questore di Palermo Renato Cortese e dell’ex capo dell’ufficio immigrazione ed ex capo della Polfer Maurizio Improta per il caso dell'espulsione di Alma Shalabayeva e di sua figlia nel 2013. Dalla lettura degli atti depositati dalle difese durante le indagini preliminari e nel processo sono emersi numerosi interrogativi e confutazioni delle tesi di accusa.

Nelle motivazioni della condanna si stigmatizza l'operato della Polizia di Stato capitolina qualificandolo come “ipotesi di patente violazione dei diritti fondamentali della persona umana”. In particolare, secondo il Collegio giudicante, durante i tre giorni (29-31) del maggio 2013 in cui Alma Shalabayeva fu trattenuta al Centro di permanenza per i rimpatri di Ponte Galeria prima dell'espulsione, si sarebbe realizzata, di fatto, “una limitazione o compressione della nostra sovranità nazionale”, in quanto “alcuni rappresentanti della Repubblica italiana, imputati nel procedimento” avrebbero “accantonato il giuramento prestato alla Costituzione”, servendo, di fatto, gli interessi “della dittatura kazaka”.

La condanna poggia, essenzialmente, sulla acquisizione di “due decisive fonti di prova”: la “nota Interpol Astana diretta a Interpol Roma, che, confermando che Alma era la moglie di Ablyazov, esortava la polizia italiana a seguire la raccomandazione kazaka”, chiedendo “nel caso in cui si accerti la irregolarità del soggiorno di Alma Shalabayeva in Italia (con falsi documenti), noi chiediamo alle vostre rispettive autorità la 'deportazione' della stessa in Kazakhstan” e la deposizione del Vice questore aggiunto della Polizia di Stato Pierluigi Borgioni, all’epoca dei fatti vice dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Roma (il cui dirigente era Improta), secondo il quale la Squadra mobile capitolina avrebbe avuto interesse a trattenere la Shalabayeva al Cie di Ponte Galeria per indurre il marito a uscire allo scoperto ritenendo che potesse trovarsi ancora a Roma.

"Rilevanza decisiva" i giudici hanno dato anche alle dichiarazioni della stessa Shalabayeva e delle altre parti civili, la sorella Venera Seralyeva e il cognato Bolat Seralyev, e alle deposizioni dei domestici ucraini conviventi nell’abitazione di Casal Palocco della Shalabayeva, Volodymyr Semakin e Tetyana Semakina, sottolineando “la convergenza della narrazione in ordine ad aspetti decisivi della vicenda”, anche "indipendentemente dalla individuazione di elementi esterni di riscontro delle dichiarazioni”.

A parere delle difese degli imputati, pronte a ricorrere in Appello, però, il postulato della “regia unitaria” dell’operazione sarebbe molto fragile, non solo dal punto di vista delle ragioni probatorie, ma anche se si tiene in considerazione l’ordinario svolgimento di un procedimento di espulsione, che presuppone un normale raccordo istituzionale ed operativo tra le varie articolazioni della Questura.

Le difese contestano anche la "lettura suggestiva" che il Collegio giudicante darebbe alla posizione del marito della Shalabayeva, Ablyazov, visto come dissidente politico ed oppositore al regime del premier kazako Nazarbayev e, come tale, titolare dello status di asilante in Gran Bretagna (pur non essendo emerso in dibattimento nessun documento che attestasse tale posizione giuridica) e non come persona che - sempre a detta della difesa - si sarebbe macchiata di innumerevoli reati, per lo più, di matrice economico-finanziaria e destinataria di alcuni mandati di cattura, anche in terra britannica, come si evince anche da fonti aperte, oltre che dalle relazioni dell’Interpol.

In particolare, il Kazakhstan, secondo il Tribunale perugino, "è Paese sottoposto a regime dittatoriale, in cui sono all’ordine del giorno ricorrenti pratiche di repressione e tortura dei dissidenti e degli oppositori al regime del presidente Nazarbayev". E questo nonostante, evidenziano le difese, si tratti di un paese con cui l’Italia intrattiene relazioni diplomatiche e commerciali, ricordando tra l'alto la presenza dell’ambasciatore kazako in Italia alla cerimonia di chiusura dell’Expo 2015 a Milano. Proprio per il carattere di dittatura che attribuiscono al paese d'origine della Shalabayeva, che la avrebbe potuta esporre al rischio trattamenti inumani e degradanti, i giudici che hanno condannato Cortese e Improta la ritengono 'inespellibile', sebbene la donna, invece, sostengono le difese, fosse nelle condizioni di essere espulsa alla luce della disciplina del Testo unico in materia di immigrazione, non avendo mai presentato formalmente alcuna richiesta di protezione internazionale ovvero di asilo politico, argomentano.

E ancora. Secondo le motivazioni della sentenza, il trattenimento forzoso di Alma Shalabayeva presso il Cie di Ponte Galeria e la successiva espulsione della donna e della figlia rappresenterebbero un eclatante caso di arbitrarietà e illegalità delle procedure seguite dalle istituzioni italiane, nonché una ipotesi di patente violazione di diritti fondamentali della persona, tanto che si parla di un “crimine di lesa umanità realizzato mediante deportazione".

Un'affermazione "abnorme" a parere delle difese anche in relazione alle conseguenze della procedura di espulsione, definite dai Giudici "devastanti", visto che, argomentano, a quanto si riferisce nella stessa sentenza la Shalabayeva, tornata in patria, dopo essere stata confinata nella propria abitazione e sottoposta a procedimento penale, riacquisisce la propria libertà alcuni mesi dopo e, osservano, sono reperibili foto e video che mostrano la donna e la figlia condurre una vita serena nella propria abitazione.

La libertà, quindi - argomentano le difese -, non fu mai sottratta dai kazaki né alla donna, né alla bambina, né fu compressa illegalmente dalle Autorità italiane, laddove il fermo di identificazione prima e il trattenimento presso il Cie dopo, pur limitando la libertà, erano giustificati da esigenze legate alla attività di polizia giudiziaria e di polizia di sicurezza, conformemente al quadro normativo vigente. Peraltro, osservano, alla Shalabayeva è stato in seguito rilasciato un regolare passaporto kazako e un visto turistico per l’Italia che ha consentito a madre e figlia di riprendere a circolare liberamente nel territorio Ue, stabilendosi nuovamente in Italia, nel mese di gennaio 2014, per poi richiedere protezione internazionale solo quattro mesi dopo, ad aprile dello stesso anno.

Tra gli argomenti citati dalle difese, anche la circostanza che Ablyazov sia stato catturato dalle teste di cuoio in Francia e detenuto dal 2013 al 2016 per fini estradizionali, senza che nessun funzionario di polizia abbia subito alcuna indagine a proprio carico, oltre alla posizione espressa da un teste chiave dell'accusa, il vice di Improta, Borgioni, che, in una nota indirizzata alla Sezione Informativa dell’Ufficio di Gabinetto della Questura di Roma riportante per oggetto “espulsione della cittadina kazaka Alma Shalabayeva. Esito accertamenti”, ricostruisce la procedura eseguita.

Tra l'altro, nella nota in questione, le difese fanno presente come la Shalabayeva "non ha mai presentato domanda di asilo politico in Italia" e come al momento dei fatti il Kazakhstan non fosse "considerato un Paese a rischio, tant’è che sono stati pochissimi i cittadini di quello Stato ad aver presentato istanza di asilo politico (a Roma, solo 9 negli ultimi 15 anni) ed a nessuno di essi la Commissione preposta ha ritenuto di dover accogliere l’istanza o rilasciare altre forme di protezione".

Inoltre sempre leggendo gli atti a disposizione della difesa degli imputati si sottolinea come alla Shalabayeva non potesse essere concesso un termine per il rimpatrio volontario, "in quanto, essendo priva di un valido passaporto, non avrebbe potuto ottemperarvi", ricordando che il trattenimento presso un Centro di Identificazione ed Espulsione "diventa necessario quando sussiste un pericolo di fuga e tale pericolo di fuga si deve dare per scontato ogni qual volta lo straniero esibisca falsi documenti o dichiari false generalità" e "nel caso in esame, la falsità del passaporto della Repubblica del Centro Africa venne accertata da un esame tecnico eseguito dagli specialisti della Polizia di Stato (…)”.

Le difese contestano anche il termine 'deportazione' usato dal Tribunale, una scelta a loro avviso sorretta anche da una forzata traduzione dal verbo 'to deport' riportato nella nota Interpol Astana in relazione alla richiesta di espatrio della signora Shalabayeva in Kazakistan.

I giudici, nelle motivazioni, poi parlano di “rapimento di Stato”, sostenendo che "l’ignoranza circa la condizione di Ablyazov e della moglie non fu già dovuta all’assenza di qualsivoglia 'campanello di allarme' circa eventuali pericoli potenziali per la donna e per la figlia ma fu frutto del dolo e dell’interesse di tutti i dirigenti e funzionari della Polizia coinvolti nella vicenda, interessati solo a servire la dittatura kazaka".

Alla luce di queste valutazioni le difese si domandano però a questo punto quale sia stato il criterio di 'selezione' degli indagati e degli imputati da parte dei giudici di Perugia e perché solo 6 poliziotti siano stati alla fine processati e condannati se i giudici fanno riferimento a un presunto coinvolgimento e interesse dell’intera catena di comando della Polizia italiana nell'operazione. Da questo punto di vista si contesta anche il fatto che il Tribunale di Perugia non abbia ammesso la testimonianza dei due magistrati titolari dell’inchiesta a carico della Shalabayeva, l'ex procuratore capo Giuseppe Pignatone ed il pm Eugenio Albamonte, così come richiesto dalle difese, con ciò limitando - a loro avviso - la possibilità di fare chiarezza sulla vicenda.

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