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Coronavirus, Ue modifica quadro temporaneo aiuti di Stato

08 maggio 2020 | 20.32
LETTURA: 3 minuti

Sarà in vigore fino al 31 dicembre 2020

(Fotogramma)
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La Commissione Europea ha modificato per la seconda volta il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato adottato il 19 marzo per consentire agli Stati membri di contrastare con più efficacia gli effetti della pandemia di Covid-19, definendo i criteri sulla base dei quali gli Stati membri potranno ricapitalizzare le imprese in difficoltà o concedere loro prestiti subordinati, tutelando nel contempo la parità di condizioni, il cosiddetto level playing field, nell'Ue.

La ricapitalizzazione con fondi pubblici, raccomanda la Commissione, deve essere concessa solo come extrema ratio, quando non c'è altra soluzione. L'intervento deve anche essere nell'interesse pubblico, per esempio per evitare problemi sociali, oppure un fallimento di mercato a causa di una significativa perdita di posti di lavoro, la perdita di una società innovativa o di importanza strategica, oppure ancora per evitare il rischio di perdere un servizio fondamentale.

L'aiuto deve essere limitato a mantenere la sostenibilità della società e non dovrebbe andare oltre il ripristino della struttura di capitale del beneficiario ai livelli precedenti la pandemia di Covid-19. Lo Stato, inoltre, deve essere remunerato in maniera sufficiente per i rischi che si assume attraverso la ricapitalizzazione.

In più, il meccanismo di remunerazione deve incentivare i beneficiari e/o i proprietari a riacquistare le azioni acquisite dallo Stato utilizzando gli aiuti pubblici per assicurare la natura temporanea dell'intervento statale.

I beneficiari e gli Stati membri devono sviluppare una strategia per l'uscita dello Stato dal capitale, in particolare per quanto riguarda le grandi società che hanno ricevuto significativi aiuti di ricapitalizzazione da parte dello Stato.

Se sei anni dopo l'aiuto sotto forma di ricapitalizzazione per le società quotate in Borsa, o fino a sette anni dopo per le altre società, l'uscita dell'azionista pubblico è in dubbio, un piano di ristrutturazione della società beneficiaria dovrà essere notificato alla Commissione.

Finché lo Stato non sarà completamente uscito dal capitale, le società beneficiarie non potranno distribuire dividendi o acquistare azioni proprie. In più, finché fino al 75% della ricapitalizzazione non sarà riscattato, una severa limitazione della remunerazione dei manager, incluso un divieto di pagare il bonus, si applica.

Queste condizioni mirano anche ad incentivare i beneficiari e i loro proprietari a riacquistare le azioni possedute dallo Stato non appena la situazione economica lo consenta. Per assicurare che i beneficiari non beneficino indebitamente della ricapitalizzazione statale a detrimento della concorrenza nel mercato unico, non possono utilizzare l'aiuto di Stato per sostenere attività economiche di società integrate che si trovavano in difficoltà economica prima del 31 dicembre 2019.

In più, fino a che almeno il 75% della ricapitalizzazione non verrà riacquistato, le società beneficiarie, a parte le piccole medie imprese, saranno in linea di principio impossibilitate ad acquistare una quota superiore al 10% in società concorrenti o in altri operatori nello stesso business, incluse attività a monte e a valle.

Inoltre, se viene effettuata una ricapitalizzazione, gli Stati membri devono pubblicare dettagli sull'identità delle compagnie beneficiarie e sugli ammontari, entro tre mesi.

Le nuove regole consentono agli Stati membri di sostenere le imprese in difficoltà a causa della pandemia, sotto forma di obbligazioni subordinate a condizioni favorevoli. Si tratta di strumenti di debito subordinati agli ordinari creditori senior, in caso di insolvenza. Le obbligazioni subordinate non possono essere convertite in capitale e lo Stato, sottoscrivendole, si assume meno rischi.

Tuttavia, dal momento che questo debito aumenta la capacità della società di emettere debito senior in maniera simile al sostegno sotto forma di capitale, l'aiuto sotto forma di debito subordinato comporta una più elevata remunerazione e ulteriori limiti per quanto riguarda l'ammontare, rispetto al debito senior ai sensi del quadro temporaneo. Se gli Stati membri vogliono fornire aiuto sotto forma di debito subordinato in ammontari eccedenti le soglie, si applicano tutte le condizioni per le misure di ricapitalizzazione. Il quadro temporaneo sugli aiuti di Stato sarà in vigore fino al 31 dicembre 2020.

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