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Il patto prima del sì, arrivano gli accordi prematrimoniali

21 marzo 2017 | 06.40
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(Fotogramma) - FOTOGRAMMA
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a cura della redazione web

Introdurre la possibilità di stipulare accordi prematrimoniali prima delle nozze per disciplinare i rapporti tra i coniugi dopo un eventuale divorzio. E' quanto prevede la proposta di legge "Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di accordi prematrimoniali" depositata alla Camera più di due anni fa e attualmente in esame in Commissione giustizia a Montecitorio che riconosce a futuri coniugi la "facoltà di gestire anticipatamente e consensualmente i propri rapporti patrimoniali e personali in relazione a un'eventuale futura crisi del matrimonio".

"Tale tipologia di accordi", si legge nel testo di legge, "viene ritenuta nulla da costante giurisprudenza, in particolare con riferimento agli accordi di divorzio (a differenza di quanto avviene in altri Paesi in cui tali accordi sono pacificamente ammessi e regolamentati)". Da qui la proposta, firmata dai deputati Alessia Morani (Pd) e Luca d'Alessandro (Ala), che introduce i patti prematrimoniali, quegli accordi che stabiliscono preventivamente le regole di un eventuale divorzio. Vediamo, nel dettaglio, cosa prevede la proposta di legge.

ART. 162 BIS - Il testo di legge, attraverso l'introduzione dell'articolo 162-bis del codice civile, prevede che i futuri coniugi, prima di contrarre matrimonio, possono stipulare, con la forma prevista dall'articolo 162, ovvero mediante negoziazione assistita da uno o più avvocati, "accordi prematrimoniali volti a disciplinare i rapporti dipendenti dall'eventuale separazione personale e dall'eventuale scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".

AUTORIZZAZIONE PROCURA - La proposta di legge stabilisce che, in presenza di figli minori o economicamente non autosufficienti, gli accordi prematrimoniali dovranno essere autorizzati dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, laddove ritenga che i patti siglati non rispondano all'interesse dei figli, ne indicherà i motivi e inviterà le parti a un'eventuale riformulazione. Inoltre il procuratore, "qualora non ritenga autorizzabile neppure la versione eventualmente riformulata", potrà negare definitivamente l'autorizzazione.

COMPENSI - Attraverso gli accordi prematrimoniali un coniuge può attribuire all'altro "una somma di denaro periodica o una somma di denaro una tantum ovvero un diritto reale su uno o più immobili, anche con il vincolo di destinare i proventi al mantenimento dell'altro coniuge o al mantenimento dei figli fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi". "In ogni caso", si legge ancora nel testo di legge, "ciascun coniuge non può attribuire all'altro più di metà del proprio patrimonio". Inoltre, "gli accordi prematrimoniali possono anche contenere la rinuncia del futuro coniuge al mantenimento da parte dell’altro, fatto salvo il diritto agli alimenti".

MODIFICA - La proposta di legge stabilisce che "gli accordi prematrimoniali possono essere stipulati o modificati dai coniugi anche durante il matrimonio e comunque prima del deposito del ricorso per separazione personale, ovvero prima della sottoscrizione della convenzione di negoziazione assistita ovvero della conclusione dell'accordo".

PATTI SUCCESSORI - "Con gli accordi prematrimoniali", spiega la proposta di legge, "in deroga al divieto dei patti successori e alle norme in materia di riserva del coniuge legittimario, possono essere previste anche norme per la successione di uno o di entrambi i coniugi, fatti salvi i diritti degli altri legittimari".

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