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Consob, Palazzo Chigi: "Savona compatibile"

06 febbraio 2019 | 16.00
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Immagine di repertorio (Fotogramma)
Immagine di repertorio (Fotogramma)

"Nessuna delle situazioni di incompatibilità previste nel nostro ordinamento è applicabile alla nomina" di Paolo Savona alla presidenza della Consob. Tornano a sottolinearlo fonti di Palazzo Chigi, richiamando nel dettaglio tutte le norme che, a detta di alcuni, colliderebbero con l'incarico all'ormai ex ministro per gli Affari europei.

Nel dettaglio, la causa di incompatibilità prevista dalla legge sul conflitto di interessi (n. 215/2004) "non opera nel caso di incarichi assunti presso le autorità indipendenti o organi di rilevanza costituzionale. L'indipendenza di questi organismi fa infatti venir meno la 'necessità di evitare che vi sia coincidenza tra soggetto controllore e controllato', alla quale il divieto post-carica è preordinato. In tal senso - rimarcano le stesse fonti - si è espressa l'autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm)".

"Nella relazione semestrale del giugno 2006, infatti, è stato ribadito che l’incompatibilità non opera nel caso di incarichi assunti - prima del decorso dei dodici mesi - presso le autorità indipendenti od organi di rilevanza costituzionale, anche alla luce dell’analisi già condotta e dell’esito favorevole dell’accertamento effettuato in precedenti casi relativi ad incarichi rivestiti da ex titolari di carica di governo presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e presso il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (Cnel)".

Le stesse fonti citano, al riguardo, la nomina del penultimo presidente della Consob, Giuseppe Vegas, "che è stato nominato con Dpr 15 dicembre 2010 contestualmente alle dimissioni da vice ministro nel IV governo Berlusconi. Le stesse conclusioni, quindi, possono essere adottate nel caso di un ministro che, cessate le funzioni, assuma un incarico presso un’autorità amministrativa indipendente".

Da Chigi si richiama poi il D.l.s. n. 39/2013 sulla inconferibilità nelle amministrazioni statali, regionali e locali di cariche a soggetti provenienti da enti di diritto privato. "La causa di inconferibilitá - viene dunque sottolineato - non può essere applicata al caso delle autorità indipendenti. L’art. 2, infatti, che individua il campo di applicazione della norma, non fa nessun riferimento alle Autorità amministrative indipendenti".

Ma anche se fosse applicabile alle autorità indipendenti questa disposizione, "le cariche ricoperte da Savona in EuKlid non determinerebbero comunque incompatibilità - sostengono le fonti governative - In particolare, il Fondo Euklid non ha ricevuto finanziamenti, non è regolato dalla Consob, né ha ricevuto dalla Consob qualsivoglia autorizzazione. Il Fondo è soggetto solo all’autorità di borsa britannica (Fsa). Né il ministro ha svolto alcuna attività professionale all’interno di EuKlid". In conclusione, si sostiene a P.Chigi, "il Fondo Euklid non è in alcun modo ricollegabile in via diretta alle funzioni istituzionali svolte dalla Consob". Peraltro, "non si tratta di incarico conferito dalla Consob e anche questo esclude applicabilità del provvedimento".

Altra norma richiamata, il D.l. 2012, n. 95 ( art. 5, comma 9), ovvero la misura che prevede il divieto per le pubbliche amministrazioni e per le autorità indipendenti,inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob). di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Gli incarichi sono consentiti gratuitamente e per soli incarichi dirigenziali e direttivo è previsto il limite di un anno di durata.

Questa norma, per P. Chigi, "non risulta applicabile all’ipotesi di nomina, da parte del governo, dell’organo di vertice di un’Autorità amministrativa indipendente, quale è la Consob. La disposizione fa riferimento alle sole nomine che provengano dalle stesse pubbliche amministrazioni ovvero dalle stesse Autorità amministrative indipendenti, e non già a quelle che vengono d potere esecutivo o da altri organi costituzionali".

In questo caso, "l’impulso e l’intera decisione sono di competenza di organi costituzionali e non coinvolgono in alcun modo le pubbliche amministrazioni indicate dalla norma. In ogni caso, non appare applicarsi il limite annuale di durata previsto dalla stessa disposizione, atteso che l’incarico in questione non è inquadrabile tra gli 'incarichi dirigenziali e direttivi' previsti dalla stessa norma".

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