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Difesa legittima

29 marzo 2019 | 07.02
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Cosa prevede la legge approvata in Senato

(Fotogramma)
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E' legge la riforma della legittima difesa, cavallo di battaglia della Lega. Il via libera dal Senato è arrivato ieri con 201 sì, 38 no e 6 astenuti. Favorevoli i partiti della maggioranza, M5S e Lega; Forza Italia e Fratelli d'Italia, contrari Pd e Leu. "E' una giornata bellissima non per la Lega, non per un partito, non per Salvini, ma per gli italiani - ha commentato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini - Finalmente dopo anni di chiacchiere è sancito dal Parlamento italiano il diritto alla legittima difesa di chi è aggredito in casa propria".

Il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, ha detto che "l'approvazione della legge sulla legittima difesa è un proseguimento dell'applicazione del contratto di governo. Io non sono contro la legittima difesa, ma sono contro chi dice 'ora compratevi una pistola e difendetevi da soli'. Voglio che lo Stato, le forze dell'ordine difendano i cittadini. Su questo non cambio parere. Ma siamo stati leali al contratto e portato a casa questa legge, che mi trova d'accordo". E il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha assicurato che "non ci sarà alcun far west, evitiamo semplicemente, da ora in poi, che chi si difende legittimamente debba anche attraversare un calvario giudiziario".

Ma per il presidente dell'Associazione nazionale dei magistrati, Francesco Minisci, la nuova legge "comporta numerosi dubbi di incostituzionalità". Dubbi che, ricorda, "abbiamo sempre segnalato, anche in Parlamento quando è stato chiesto il nostro parere". Per l'Anm, la nuova legittima difesa "non tutelerà i cittadini più di quanto erano già tutelati fino a oggi; al contrario introduce concetti che poco hanno a che fare con il diritto, prevede pericolosi automatismi e restringe gli spazi di valutazione dei magistrati, oltre a portare con sé grandi difficoltà di interpretazione: tutto ciò significa che tutti saranno meno garantiti". Critiche arrivano poi dai penalisti. "Sulla posizione dei penalisti italiani c'è chi polemizza facendo finta di non capire o non capendo quello che diciamo - sottolinea all'Adnkronos Giandomenico Caiazza, presidente dell'Ucpi, Unione delle Camere Penali Italiane - Noi difendiamo il principio sacrosanto della legittima difesa domiciliare, ci mancherebbe che gli avvocati penalisti fossero contro una causa di giustificazione. Quello che diciamo rispetto a questa nuova legge è che la legittima difesa domiciliare c'era già prima di questa legge e funziona talmente bene che praticamente nessuno viene condannato se si è legittimamente difeso". "Anche i sostenitori più estremi di questa legge non possono fare un esempio di un martire condannato, parlano più che altro di eccessiva durata dell'indagine. Ma la lunghezza dei processi - rileva Caiazza - è purtroppo un problema comune e più generale. L'unica novità normativa sensata è quella sul risarcimento del danno da cui la vittima del furto assolta dall'eventuale omicidio viene sollevata. Ma noi abbiamo parlato dell'inutilità della nuova legge e della sua pericolosità, perché diffonde l'idea dell'impunibilità dell'azione mentre invece non sarà cosi".

COSA PREVEDE LA NUOVA LEGGE - Il fulcro della legge prevede che la legittima difesa sarà sempre presunta, ossia sarà sempre ritenuto sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l'offesa. La norma modifica il comma due dell'articolo 52 del codice penale, in base al quale è possibile utilizzare "un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo" per la difesa legittima della "propria o altrui incolumità" o dei "beni propri o altrui". Viene inoltre introdotta un'ulteriore presunzione all'interno dello stesso articolo 52, in base alla quale sarebbe sempre da considerarsi in stato di legittima difesa colui che, legittimamente presente all'interno del proprio o dell'altrui domicilio (da intendersi in senso ampio, quale luogo ove venga esercitata attività commerciale, imprenditoriale o professionale), agisca al fine di respingere l'intrusione posta in essere dal malintenzionato di turno con violenza o minaccia.

La legge interviene poi sull'articolo 55 del codice penale relativamente alla disciplina dell'eccesso colposo, escludendo, nelle varie ipotesi di legittima difesa domiciliare, la punibilità di chi, trovandosi in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità. Viene poi modificato l'articolo 624 bis del codice penale, prevedendo che nei casi di condanna per furto in appartamento e scippo la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

Vengono inoltre rese più severe le sanzioni per una serie di reati contro il patrimonio: furto in abitazione, scippo e condotte aggravate; rapina e ipotesi aggravate e pluriaggravate; e in caso di violazione di domicilio si considera aggravata quando è commessa con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato. Infine la legge interviene sulla disciplina civilistica della legittima difesa e dell'eccesso colposo, specificando che, nei casi di legittima difesa domiciliare, è esclusa in ogni caso la responsabilità di chi ha compiuto il fatto: in tal modo l'autore del fatto, se assolto in sede penale, non è obbligato a risarcire il danno derivante dal medesimo fatto. Si prevede, inoltre, che nei casi di eccesso colposo al danneggiato sia riconosciuto il diritto ad una indennità, calcolata dal giudice con equo apprezzamento tenendo conto 'della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato'.

Infine, viene introdotto il patrocinio a spese dello Stato in favore di colui che sia stato assolto, prosciolto o il cui procedimento penale sia stato archiviato per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo di legittima difesa. E' poi previsto che nella formazione dei ruoli di udienza debba essere assicurata priorità anche ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose verificatisi in presenza delle circostanze di legittima difesa domiciliare.

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