La delegazione italiana a Bruxelles per le trattative sul Recovery fund, si apprende, aveva acquisito un parere legale del servizio giuridico del Consiglio, pretendendo che venisse allegato, il quale conferma piena competenza delle prerogative della Commissione che significa nessuna possibilità di veto in nessuna fase della procedura.
Nel giureconsulto, consultabile tra la documentazione pubblicata sul sito del Consiglio Ue, si premette che il riferimento è "l'articolo 17, paragrafo 1, TUE e articolo 317 TFUE riguardanti i poteri della Commissione di dare esecuzione al bilancio dell'UE e gestire i programmi dell'UE" e si sottolinea: "Si rammenta che l'articolo 17, paragrafo 1, TUE conferisce alla Commissione il potere di '[dare] esecuzione al bilancio e [gestire] i programmi' e che l'articolo 317, primo comma, TFUE conferisce alla Commissione il potere di '[dare] esecuzione al bilancio (…) sotto la propria responsabilità (…) in conformità del principio della buona gestione finanziaria'".
Il documento, tra le altre cose, sottolinea che le conclusioni del Consiglio europeo straordinario del 17-21 luglio 2020 non incidono "sui poteri che i trattati conferiscono alla Commissione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, TUE, all'articolo 317, primo comma, TFUE e alla pertinente legislazione dell'UE, segnatamente il potere di convalidare e autorizzare l'erogazione dei pagamenti".