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Fecondazione: avvocato coppie, toni ideologici per creare 'spettri' inesistenti (2)

23 maggio 2014 | 17.04
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(Adnkronos Salute) - "In questo senso - aggiunge Costantini - va ribadito che la costruzione di un sistema per la donazione dei gameti trova già norme a tutela di tutti i soggetti coinvolti in primis il nascituro e poi, l'unità familiare, la integrità psicofisica delle coppie e dei donatori nonché dei bambini, le libertà delle persone". Il legale indica poi i "14 punti del sistema di donazione dei gameti": 1) E' la coppia i cui componenti sono maggiorenni, di sesso diverso, coniugati o conviventi, entrambi viventi e in età fertile che può accedere alla donazione (ai sensi art. 5 della Legge 40/2004) e quindi sono esclusi single e coppie omosessuali; 2) L'accesso è consentito solo per indicazione medica e per situazioni di sterilità e infertilità; 3) Rimane vigente il divieto di surrogazione di maternità (utero in affitto); 4) Tutta la procedura è garantita dal medico responsabile della struttura, insieme agli altri operatori che sono di conseguenza 'responsabili' a tutti gli effetti di legge; 5) La coppia deve sottoporsi a un percorso di consenso informato sull'atto di donazione, come previsto sia dalla legge 40 che dalla normativa sulle donazioni; 6) anche il donatore o la donatrice devono sottoporsi a un percorso di consenso informato.

E ancora: 7) Per la selezione del donatore/donatrice, sono imposte regole ferree in ordine alla sicurezza e per impedire la trasmissione di infezioni e malattie o la contaminazione dei tessuti nonché sono individuate le strutture autorizzate ad effettuarle; 8) Sempre per i donatori sono previste norme di identificazione nonché che i dati completi siano esaminati e valutati ai fini dell'idoneità, e che siano firmati da operatore qualificato e responsabile; 9) E' previsto un Registro dei donatori che consenta se necessario la rintracciabilità dal punto di vista sanitario; 10) Le garanzie di riservatezza e anonimato dei donatori e dei dati inseriti sono tutelati dalla Direttiva 17/86 che prevede la raccolta congiunta anche dei dati sul ricevente; 11) La donazione è gratuita e quindi non sussiste alcuna possibilità di 'mercificazione' dei donatori sia per il divieto di commercializzazione previsto dalla Legge 40/2004 sia per la normativa vigente in ambito di donazione; 12) Ai sensi dell’art. 9 della Legge 40/2004 non viene a costituirsi alcun legame giuridico tra il donatore e il futuro bambino e nessuna pretesa sarà possibile; 13) I nati assumono lo status di figlio legittimo della coppia (art. 8 della Legge 40); 14) E' fatto divieto di disconoscimento di paternità (art. 9 legge 40) per cui una volta dato il consenso alla donazione e poi alla procedura di fecondazione in vitro (art. 6 legge 40), il padre non potrà disconoscere il figlio e ciò vale anche per la madre sia ai sensi del codice civile che della stessa legge 40 (art. 9 "la madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata).

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