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Fecondazione: legge 40 dal 2004 a oggi, i paletti caduti e quelli in vigore/Scheda (2)

09 aprile 2014 | 13.08
LETTURA: 2 minuti

(Adnkronos Salute) - Ancora:

- Divieto di diagnosi preimpianto per le sole coppie infertili portatrici di malattie genetiche: è da considerare non sussistente sia in relazione all'annullamento delle Linee guida ministeriali che introducevano la sola possibilità di analisi osservazionale dell'embrione (sentenza del Tar Lazio 398/2008) sia in virtù della giurisprudenza consolidata (13 tra sentenze e ordinanze dei Tribunali italiani) con un'interpretazione conforme alla Costituzione degli art. 13 e 14 della legge 40 e in relazione alla legge 194/78.

- Divieto di accesso alle coppie fertili ma portatrici di patologie genetiche, previsto dall'art. 5, che consente l'accesso alla Pma solo per i soggetti con problemi di infertilità e sterilità: questione ancora aperta, ma il cui divieto è stato ritenuto illegittimo da 4 sentenze di tribunali italiani (Salerno e Roma) nonché dalla pronuncia definitiva di condanna della Corte europea per i diritti dell'uomo del 29 agosto 2012 emessa nei confronti dell'Italia. La decisione europea è stata eseguita nel 2013 dopo autorizzazione del tribunale di Roma. La questione è oggi davanti alla Corte costituzionale a seguito di un'ordinanza del Tribunale di Roma del gennaio 2014.

- Divieto di fecondazione eterologa e cioè di donazione dei gameti previsto dall'art. 4 comma 3: eliminato oggi dalla Consulta.

- Divieto di utilizzo degli embrioni per la ricerca scientifica e quindi possibilità di donazione degli embrioni da parte di una coppia, previsto dall'art. 13 comma 1 e 2: in attesa di udienza in Corte costituzionale. La questione sarà affrontata anche dalla Corte europea per i diritti dell'uomo il prossimo 18 giugno.

- Divieto di revoca del consenso alla procedura di procreazione assistita se non prima della fecondazione dell'ovulo, previsto dall'art. 6 comma 3: questione aperta e sollevata in più occasioni.

-Divieto di accesso alla procreazione medicalmente assistita per single e coppie dello stesso sesso prevista dall'art. 5: è in vigore.

- Divieto di surrogazione di maternità previsto dall'art. 12 comma 6: è tuttora in vigore.

- Divieto di accesso alla fecondazione in vitro nel caso uno dei componenti della coppia sia deceduto previsto dall'art. 5: ancora in vigore.

- Possibilità di donazione degli embrioni: non prevista dalla legge ma il divieto è implicito. Sono state presentate diverse proposte di legge, non ancora in discussione.

- Possibilità di accedere alla procreazione assistita per la preservazione della fertilità attraverso la crioconservazione dei gameti, in caso di cure che potrebbero danneggiare la possibilità di generare un figlio: ammessa implicitamente sia per il soggetto maschile che quello femminile, ma non in virtù della legge 40 che vieta la crioconservazione dei gameti e che consente l'accesso solo a coppie conviventi o sposate.

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