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Fecondazione: uteri in affitto in Ucraina, caos sentenze in Italia (3)

26 febbraio 2014 | 11.03
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(Adnkronos Salute) - I genitori tentano di convincere il funzionario consolare che il bimbo è frutto di una gravidanza naturale della donna, negando la maternità surrogata. Una versione che non viene ritenuta credibile. Scatta, insieme alla trasmissione dell'atto di nascita al Comune di Milano, la segnalazione alla procura. Nel frattempo l'ufficiale di stato civile della metropoli lombarda, pur informato della probabile maternità surrogata, decide di registrare l'atto.

Secondo il tribunale milanese, conserva rilevanza penale solo il fatto che i neo genitori hanno simulato nei confronti dell'autorità consolare una gravidanza naturale, perché le false dichiarazioni sono state rilasciate a un pubblico ufficiale e nell'ambito di un procedimento destinato a riverberarsi in un atto pubblico. Ma trattandosi di un reato comune commesso all'estero, punito con la pena minima inferiore ai tre anni, e mancando la condizione di procedibilità della richiesta del Ministro della giustizia, l'azione è improcedibile. Il giudice ricorda che altre autorità giudiziarie - di Bologna, Catania, Venezia, Salerno, Pordenone e Caltagirone - in situazioni analoghe hanno definito il procedimento con un'archiviazione o una sentenza di non luogo a procedere. La procura di Milano è andata avanti e con una consulenza tecnica genetico forense ha dimostrato che il profilo genetico del piccolo è incompatibile con quello della mamma italiana mentre è confermata la paternità biologica dell'uomo.

La sentenza di Milano è stata pubblicata anche sul sito 'Diritto penale contemporaneo', in cui si fa notare che la pronuncia si spinge in qualche modo a "negare che la trascrizione dell'atto di nascita da parte dell'ufficiale di stato civile italiano sia stata contraria all'ordine pubblico, internazionale o interno". E che questa conclusione va analizzata non solo alla luce "degli ovvi rischi, in tal modo creati, di aggiramento dell'inequivoco divieto di maternità surrogata espresso nella legge 40, ma anche più in generale sotto il profilo della compatibilità di una tale soluzione ermeneutica con i principi in materia di stato civile e di diritto di famiglia vigenti nell'ordinamento italiano".

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