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Fisco, come fare pace

30 ottobre 2018 | 12.56
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Immagine d'archivio (FOTOGRAMMA/IPA)
Immagine d'archivio (FOTOGRAMMA/IPA)

Pace fiscale , arrivano le prime indicazioni. Tra le diverse definizioni agevolate contenute nel decreto legge 119/2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 247 dello scorso 23 ottobre) quella indicata nell'articolo 2 (LEGGI) riguarda gli atti del procedimento di accertamento: ovvero, avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione, atti di recupero, inviti al contraddittorio e accertamenti con adesione. Sono invece esclusi gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (la cosiddetta 'voluntary disclosure').

"Alla regola generale secondo la quale occorre pagare esclusivamente le imposte, senza sanzioni, interessi e somme accessorie, fa eccezione la regolarizzazione dei debiti relativi alle risorse proprie tradizionali Ue (come i dazi doganali) con riferimento alle quali vanno corrisposti, a decorrere dal 1° maggio 2016, anche gli interessi di mora previsti dal nuovo Codice doganale comunitario" si legge su 'Fisco Oggi', rivista telematica dell'Agenzia delle Entrate, che ha illustrato, in sintesi, le regole per i diversi tipi di atti definibili.

Avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, atti di recupero - Possono essere oggetto di definizione agevolata, se notificati entro la data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre). Deve trattarsi di atti non impugnati e ancora impugnabili a quella data. Per perfezionare la procedura, bisogna pagare le somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori, entro il prossimo 23 novembre (trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto). In alternativa, qualora risulti più ampio, è possibile versare nel termine ordinariamente previsto per la proposizione del ricorso (articolo 15, comma 1, Dlgs 218/1997) che residua dopo la data di entrata in vigore del decreto.

Inviti al contraddittorio relativi ad accertamenti di imposte sui redditi, Iva e altre indirette - Sono definibili, se notificati entro il 24 ottobre. Vanno pagate le sole imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori, anche in questo caso entro il prossimo 23 novembre.

Accertamenti con adesione - Possono essere perfezionati gli atti di adesione sottoscritti entro il 24 ottobre. Occorre versare le sole imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori: il pagamento deve essere effettuato entro il termine di venti giorni dalla redazione dell’atto, decorrente dallo stesso 24 ottobre. Quindi, entro il 13 novembre.

Unica soluzione o 20 rate - Infine, ricorda ancora 'Fisco Oggi', "tutte le procedure si perfezionano versando le somme dovute in un’unica soluzione o a rate, la prima entro i termini sopra indicati, relativi a ciascuna tipologia di atto che si vuole definire. L’importo da pagare può essere suddiviso in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo".

No compensazione - Attenzione, non ci si può avvalere della compensazione: ovvero, "per il versamento di quanto dovuto per la definizione non si possono utilizzare eventuali crediti d’imposta".

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