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Generali: Fanni (Irfai), 'prestito titoli Mediobanca speculativo, non suffragato da diritto societario'

28 marzo 2022 | 16.27
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Il prestito di 70 milioni di azioni Generali sottoscritto da Mediobanca è ''un’operazione meramente speculativa non suffragata dal diritto societario e in grado di generare un potenziale conflitto d’interessi tra azionisti della medesima società’’. A denunciarlo all’Adnkronos è Maurizio Fanni professore di Finanza aziendale all’università di Trieste e presidente di Irfai, Istituto ricerche finanziarie applicate internazionali.

Con questo prestito Mediobanca all’assemblea degli azionisti del 29 aprile per la scelta del nuovo board potrà sommare i diritti di voto del suo 13% di capitale al 4,42% temporaneo per un totale del 17,22% del capitale azionario. Un’operazione su base chiusa e che avrà una durata di circa 8 mesi.

''al riguardo -spiega Fanni- va rilevato un aspetto significativo: è emerso un disallineamento tra il momento della conclusione del contratto tra Mediobanca ed il soggetto prestatore riguardo alla consegna effettiva dei titoli di cui al prestito: il contratto prevedeva la consegna il 23 settembre 2021, mentre questa è avvenuta dopo circa un mese. Mediobanca sarebbe stata chiamata a dare un chiarimento dagli uffici Consob, ai quali sarebbe stato spiegato che lo scarto temporale fu deciso in quanto Mediobanca non aveva interesse a percepire i dividendi su quel pacchetto di titoli di Generali, il cui stacco era avvenuto proprio in quei giorni’’. Ma secondo il professore proprio tale circostanza ''dimostra che l’unico oggetto effettivo della transazione fra le parti era l’acquisizione del diritto di voto, con ciò inaridendo la causa contrattuale ed il suo valore formale’’. Per Fanni ‘’nel momento attuale operare nel campo del bond e dello stock lending al di fuori di una regolamentazione appropriata costituisce un azzardo’’ perché ''accogliendo tali pratiche i princìpi di fondo della disciplina della società per azioni vengono messi alla prova’’.

Il presidente dell'istituto di ricerche ricorda che il contratto di stock lending ''non conferisce automaticamente la facoltà al borrower di disporre del diritto di voto alle assemblee della società che quota il relativo titolo. Trattandosi di un contratto di mutuo, la causa contrattuale può orientarsi su differenti aspetti. L’accordo può ad esempio prevedere che il borrower abbia diritto all’incasso dei dividendi correlati alle azioni in prestito, conservando, invece, il prestatore gli altri diritti, tra i quali il diritto di voto. La tipologia ed il contenuto contrattuale dei possibili accordi tra prestatore e prestatario fanno testo anche ai fini dell'impiego della Record date’’.

La base del contratto di stock lending che lo identifica è necessariamente ‘’l'Asset patrimoniale: se questa è pattuita anche le altre prerogative singolarmente individuabili possono entrare in campo come la fruizione di dividendi e come l'autorizzazione a disporre del diritto di voto nelle assemblee ed in generale a fruire di ogni garanzia collaterale, pledge, che vanno esplicitamente dichiarate. Non è invece vero l'opposto’’. Fanni non ha dubbi sul fatto che l'International Securities Lending Association ‘’correttamente ha negato valore contrattuale ad accordi che vorrebbero fondare lo stock lending sulla mera cessione del diritto di voto ovvero ad operazioni di stock lending in cui l’unico interesse risulti identificato dall’acquisizione del diritto di voto al fine di assicurare una specifica maggioranza assembleare. Il Global Master Securities Lending Agreement è diventato l'accordo legale standard nei mercati europei’’.

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