In merito a interpretazioni non corrette in riferimento al decreto legislativo n. 14 del 19 febbraio 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2014 recante: ''Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari'' ed all'elenco delle sedi degli uffici dei giudici di pace che continueranno ad operare sul territorio in esso contenuto, l'Ufficio stampa del Ministero della giustizia precisa quanto segue.
Il malinteso è nato dall'inclusione nel decreto legislativo in questione di un elenco relativo ad uffici del giudice di pace soppressi: il suddetto elenco non poteva e non doveva tener conto delle numerose istanze prodotte dagli Enti locali interessati al mantenimento, a proprie spese, dell'ufficio giudiziario.
Si conferma, pertanto, che l'esito delle domande presentate dai Comuni interessati sarà stabilito esclusivamente con il decreto ministeriale previsto dall'art. 3, co. 3 del decreto legislativo n. 156 del 7 settembre 2012, di prossima emanazione.