
"Mentre per i giudici ordinari la responsabilità disciplinare è compiutamente regolata dal d.lgs. n. 109 del 2006, che elenca tassativamente gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni e scandisce il relativo procedimento applicativo, individuando gli organi che esercitano l'azione disciplinare e le regole davanti al Csm, per i giudici amministrativi e contabili è espressamente previsto che il d.lgs. n. 109 del 2006 non trovi applicazione". Manca, pertanto, per queste categorie di magistrati, "una puntuale tipizzazione delle condotte disciplinarmente rilevanti, e, soprattutto, il procedimento disciplinare, davanti agli organi di autogoverno, è ancora retto da regole frammentarie e farraginose". Lo sottolinea il ministero della Giustizia nell'aggiornamento, pubblicato sul sito del ministero, relativo alle linee guida della riforma della giustizia.
"La conseguenza -viene rilevato- è che i procedimenti disciplinari sono assai poco efficaci, anche perché esposti a continuo rischio di errori procedurali e dunque di annullamento giurisdizionale, imponendosi di costruire un nuovo sistema di regole, idoneo ad assicurare l'effettività della giustizia disciplinare e un'essenziale omogeneità delle tavole deontologiche delle magistrature, ordinaria, amministrativa e contabile".
"A tutela della stessa credibilità della giurisdizione e dell'imparzialità di tutti i giudici", è, dunque, "necessario un regime disciplinare uniforme quanto a tipologia di illeciti e regole procedurali per contestarne la commissione e applicare le relative sanzioni". (segue)