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Green pass base 1-30 aprile, dove c'è obbligo: bozza decreto

17 marzo 2022 | 15.25
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Il nuovo provvedimento al vaglio del governo

Green pass base 1-30 aprile, dove c'è obbligo: bozza decreto

Green pass base dall'1 al 30 aprile per andare allo stadio, salire in aereo, in treno, in traghetto. L'obbligo di certificato verde per alcune attività è previsto dalla bozza del nuovo decreto covid. "Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l'accesso", tra l'altro, "agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto", si legge.

Anche "in materia di impiego delle certificazioni verdi Covid-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo, al comma 1, le parole '31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza' sono sostituite dalle seguenti: '30 aprile 2022'", si legge ancora nell'articolo 6 del provvedimento.

Termine "dal 1° al 30 aprile 2022" anche per "aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone"; "navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale"; "treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità"; "autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti"; "autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente".

Il decreto disciplina anche l'uso delle mascherine. "Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso" con esclusione delle abitazioni private "è fatto obbligo, sull’intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie".

Nella bozza del documento si specifica che l'obbligo vale per "l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo" dagli aerei ai treni, i pullman e i "mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale" e per il "trasporto scolastico". Inoltre, l'obbligo resta per "l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici".

Ed ancora "per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi". Si specifica inoltre che "fino al 30 aprile 2022, in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del ballo".

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