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Infedeltà

Il coniuge ti tradisce? Ecco le prove (che servono) per inchiodarlo

11 marzo 2016 | 11.15
LETTURA: 3 minuti

(Fotogramma) - FOTOGRAMMA
(Fotogramma) - FOTOGRAMMA

Il coniuge ti tradisce? Dimostrarlo davanti al giudice comporta la possibilità di chiedere la separazione con imputazione di colpa a carico del coniuge infedele, il cosiddetto 'addebito'. Ma quali sono le prove che vengono richieste? Bisogna attrezzarsi con foto, chat, sms ed eventuali testimoni e il portale di informazione e consulenza legale 'La legge per tutti' spiega come fare.

Le prove documentali sono costituite da scritture private e atti pubblici. Nel caso in questione "potrebbe trattarsi di una lettera di ammissione del tradimento, firmata dal coniuge infedele", mentre "non è una prova documentale una fotocopia o un'email semplice (non certificata); non lo è neanche la stampa di una chat, un sms o una fotografia. Per questi ultimi si parla, infatti, di cosiddette 'riproduzioni meccaniche' che hanno valore di prova solo se non contestate dalla controparte".

"Con una recente sentenza - si sottolinea - il Tribunale di Milano ha chiarito che la fotografia che ritrae uno dei due coniugi nell'atto di un tradimento, se da quest'ultimo non contestata in punto di fatto, fa piena prova senza bisogno del conforto di ulteriori indagini o prove testimoniali. Pertanto, lo scatto immortalato dal detective, anche se privo dell'autorizzazione prefettizia, può entrare ugualmente nel processo".

Ci sono poi le mail e gli sms, considerati riproduzioni meccaniche come le chat e le conversazioni sui social. "Anche in questo caso - viene rilevato - l'eventuale stampa su carta di quanto appare a video può essere sempre contestata dalla controparte, ma se ciò non avviene tali documenti acquisiscono piena prova".

La giurisprudenza si divide nel caso di acquisizioni in violazione della privacy: secondo alcuni giudici, infatti, "le prove acquisite in modo illegale non possono essere utilizzate nel processo; secondo altri invece, l'utilizzo è sempre possibile, fatte salve però le conseguenze di carattere personale (penale e non) da far valere però in autonomo giudizio".

Quanto ai testimoni, possono deporre solo su fatti avvenuti in loro presenza o di cui abbiano conoscenza diretta, "se, invece, il testimone riferisce di aver saputo del tradimento perché rivelatogli da altri soggetti che non sono i coniugi, la sua dichiarazione è liberamente valutabile dal giudice".

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