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Lavoro: il giuslavorista, con smart working più responsabilità su risultati

02 agosto 2016 | 13.58
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Lavoro: il giuslavorista, con smart working più responsabilità su risultati

“Un ripensamento del lavoro in un’ottica più intelligente, con una messa in discussione dei tradizionali vincoli legati a luoghi e orario, e a una maggiore responsabilizzazione quanto ai risultati”. Così Bernardina Calafiori, avvocato giuslavorista, socio fondatore dello Studio Legale Daverio & Florio, giudica il disegno di legge sul lavoro autonomo, licenziato nei giorni scorsi dalla commissione Lavoro del Senato, che introduce alcune regole sul lavoro agile subordinato.

"Si tratta di una misura - spiega - che può incentivare realmente lo smart working, strumento ancora poco utilizzato nel nostro Paese: se nel 2015 il 17% delle grandi imprese italiane ha già avviato progetti organici di smart working, nelle pmi, che caratterizzano il tessuto imprenditoriale italiano, questo dato si riduce al 5%, con oltre una su due che non conosce ancora questo approccio o non si dichiara interessata".

Il provvedimento, inoltre, prosegue, "seppur rivolto a tutti i lavoratori, senza differenza di genere, andrebbe ad affiancare le politiche specifiche e mirate a supporto delle esigenze della donna 'multitasking', che sempre più spesso si trova a dover conciliare ruoli plurimi tra casa, famiglia, lavoro e cura di genitori anziani”.

“Con riguardo al lavoro subordinato - illustra Bernardina Calafiori - il disegno approvato in commissione ribadisce la promozione del lavoro agile previo accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza vincoli di orario o luogo di lavoro, con possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Essa può essere eseguita in parte all’interno dell’azienda e in parte all’esterno, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”.

“L’accordo relativo al lavoro agile - prosegue - deve individuare i tempi di riposo del lavoratore, nonché misure tecnico-organizzative per assicurare la disconnessione dagli strumenti tecnologici".

"Inoltre, al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile può essere riconosciuto il diritto all’apprendimento permanente, in modalità formali o informali e alla periodica certificazione delle competenze”, conclude.

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