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Imposta di soggiorno, 62,8% entrate va al Nord

04 luglio 2021 | 13.18
LETTURA: 7 minuti

Ricerca del Centro Studi Enti Locali per l'Adnkronos. La storia della tassa nata nel 1910

Fotogramma /Ipa
Fotogramma /Ipa

Il 62,8% delle entrate provenienti dall'imposta di soggiorno vanno al nord. Complessivamente sono 1.041 i comuni nei quali nel 2020 è stata applicata l’imposta di soggiorno nel 2020 (21 in più dell’anno precedente), nella versione standard o in una delle sue varianti. Sono alcuni dei dati emersi da una ricerca condotta da Centro Studi Enti Locali per Adnkronos e basata sui dati Siope, resi disponibili dalla Banca d’Italia. Per quanto riguarda il gettito pro-capite, i primi 3 Comuni con la più alta incidenza d’incasso in Italia per numero di abitanti residenti sono il Comune di Corvara in Badia (Bz), con un incasso a residente pari a 982 euro, seguito dal Comune di Selva di Val Gardena (Bz), con 694,91 euro e dal Comune di Sesto (Bz), con un incasso a residente di 513,30 euro.

Regioni come il Veneto, il Trentino Alto Adige, la Toscana, la Lombardia e il Piemonte rappresentano il 55,23% del totale dei comuni che applicano l’imposta di soggiorno e sono le uniche regioni che hanno più di 100 Comuni ciascuna nei quali è previsto questo balzello per i turisti che pernottino nelle loro strutture ricettive. Tra le tipologie di enti numericamente più rappresentate tra le 1.041 amministrazioni che applicano l’imposta (circa uno su otto), ci sono: i comuni delle regioni a statuto speciale (277), quelli delle zone litoranee (144) e le città ad alta vocazione turistica (120).

Nell’arco del 2020, anno fortemente influenzato in negativo dall’emergenza epidemiologica legata alla diffusione del Covid-19, sono stati incassati complessivamente 231 milioni e 888mila euro. Si tenga conto però che questa analisi tiene in considerazione soltanto le entrate di natura tributaria e non ricomprende quindi le entrate derivanti dal contributo di soggiorno applicato da Roma capitale che ha invece carattere patrimoniale.

Diametralmente opposta la collocazione del Comune di Altivole, in provincia di Treviso, che ha incassato, a titolo di imposta di soggiorno, 0 euro per abitante, nel 2020 e Buseto Palizzolo, nel Trapanese, e Margherita di Savoia, in Puglia, che hanno avuto un gettito pro-capite di 0,01 euro per residente. Analizzando il valore assoluto di gettito, i primi 3 Comuni italiani (fatta eccezione per Roma Capitale che ha un tributo applicabile esclusivamente a sé stessa con un limite massimo doppio rispetto agli altri Comuni italiani) sono il Comune di Milano, con un gettito complessivo di 21.653.341,93 euro, il Comune di Firenze, con un gettito complessivo di 15.081.195,08 euro e il Comune di Venezia, con un gettito complessivo di 14.459.866,56 euro.

In generale, in termini di incassi, sono le città a farla da padrone. Oltre il 42% (97.501.604,13 uro pari al 42,04% del totale) del gettito complessivo dell’imposta di soggiorno è generato da comuni che sono situati all’interno di poli urbani, mentre il 25,42% proviene dalle regioni a statuto speciale (tutte ad alta vocazione turistica e che hanno raccolto, complessivamente, quasi 59 milioni di euro) e solo il 18,63% del gettito complessivo proviene da comuni ad alta vocazione turistica (43,2 milioni). Le restanti entrate sono riconducibili agli altri comuni del territorio nazionale, ivi compresi quelli costieri che hanno incassato, l’anno scorso, 19,4 milioni.

Ma come sono distribuiti, a livello nazionale, i proventi derivanti dall’applicazione dell’imposta di soggiorno? Ci sono 4 regioni che, da sole, assorbono il 57,07% del gettito complessivo nazionale. Si tratta, nell’ordine, di: Veneto (37.226.552 euro), Trentino-Alto Adige/Südtirol (37.130.471), Lombardia (31.049.442) e Toscana (26.930.951). Seguono l’Emilia Romagna, con 22.249.812 euro, la Campania, che si ferma a quota 12.939.633, la Sicilia (9.589.322), la Puglia (9.231.003) e la Sardegna (7.382.251).

Si collocano nella parte bassa della classifica: Piemonte (euro 6.948.374), Liguria (6.281.564), Lazio (Roma esclusa, 5.050.366), Calabria (4.979.620), Marche (3.786.812), Friuli-Venezia Giulia (2.763.943), Umbria (2.372.142) e Abruzzo (2.237.670). Chiudono il cerchio la Valle d’Aosta, con poco meno di 2 milioni di euro (1.969.130) e la Basilicata, con 1.769.122.

A livello di gettito complessivo, guardando alla distribuzione dei Comuni che applicano l’imposta di soggiorno in base alla ripartizione territoriale, emerge un netto accentramento delle entrate nelle regioni settentrionali del Paese. Il Nord rappresenta il 62,80% del gettito complessivo a livello nazionale, seguito dal Centro (16,45%), dal Sud (13,44%) e dalle Isole (7,32%).

Per quanto riguarda il recupero evasione dell’imposta di soggiorno, nell’anno 2020 sono stati recuperati circa 3.490.000,00 euro, di cui 57,90% delle somme (2.020.544,37 euro) sono state recuperate da un solo Comune (Genova). In totale gli Enti che hanno prodotto reversali d’incasso riferite al recupero evasione dell’Imposta di soggiorno sono 114.

Imposta di soggiorno dal 1910

L'imposta si soggiorno nasce nel lontano 1910. Il prelievo coattivo sulle attività turistiche, rileva il Centro Studi Enti Locali (Csel) nella ricerca condotta per l'Adnkronos, nasce con il Rd. n. 863/1910 ed era inizialmente limitato a chi si recava nei comuni con stabilimenti idroterapici o nelle stazioni climatiche o balneari, per pernottarvi a scopo di cura. Successivamente, con il Rd n. 1926/1938, il prelievo fu esteso alle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico. L’elenco delle località di interesse turistico era definito a livello nazionale con Decreto del Ministero dell’Interno. Il prelievo rimase sostanzialmente lo stesso fino all’entrata in vigore dell’art. 10, del Dl. n. 66/1989, che soppresse il prelievo a far data dal 1° gennaio 1989.

Nel nostro ordinamento scomparve, quindi, qualsiasi prelievo connesso al pernottamento turistico, fino all’anno 2010. Con l’art. 14, comma 16, lett. e) del Dl. n. 78/10, venne introdotto un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città di Roma Capitale, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di Euro 10 per notte di Soggiorno. Questo provvedimento non aveva carattere nazionale, ma serviva esclusivamente a garantire l’equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria della Città di Roma.

Successivamente, nell’ambito della revisione della fiscalità locale innescata dalla riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, l’art. 4, comma 1, Dlgs. n. 23/11, ha introdotto l’Imposta di soggiorno vigente, estesa a tutto il territorio nazionale e non più limitata alla sola Città di Roma Capitale. A differenza del contributo di soggiorno di Roma Capitale, l’Imposta di soggiorno ha un limite massimo di 5 euro per notte di soggiorno, contro i 10 del contributo. Il gettito dei prelievi connessi al pernottamento turistico è destinato al finanziamento di interventi connessi con il presupposto sulla base del quale la Tassa viene versata.

L’Imposta di soggiorno presenta più 'versioni' di applicazione:

- Contributo di sbarco: alternativo all’imposta di soggiorno e può essere applicato dai Comuni situati nelle isole minori o dai Comuni nel cui territorio insistono Isole minori. E’ riscosso dal vettore di linea che effettua il trasporto ed è applicato fino a 2,50 euro a persona;

- Contributo per zone vulcaniche: ulteriore rispetto al contributo di sbarco e può essere applicato dai Comuni per l’accesso a zone disciplinate per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni di natura vulcanica. E’ riscosso dalla guida vulcanologica ed è applicato fino a 5 euro a persona;

- Contributo di sbarco per il Comune di Venezia: contributo di sbarco alternativa all’imposta di soggiorno per l’accesso alla Città Antica e alle altre isole minori della laguna. Sia che l’imposta di soggiorno che il contributo di sbarco possono essere incrementati dal Comune fino a 10 euro a pernottamento/sbarco;

- Imposta di soggiorno per le Città con intensi flussi turistici: nei Comuni capoluogo di Provincia che hanno flussi turistici in numero 20 volte superiore a quelle dei residenti, l’Imposta di soggiorno può essere applicata con il limite massimo di 10 euro a notte anziché gli ordinari 5 euro a notte.

Le modalità di applicazione del prelievo da parte dei Comuni: L’art. 4, comma 3, del Dlgs. n. 23/2011 prevedeva l’emanazione di un Dm. di coordinamento della parte applicativa dell’Imposta di soggiorno. Tale Decreto non è mai stato emanato, quindi si applica quanto previsto da ciascun regolamento comunale.

L’Imposta di soggiorno viene applicata per notte di pernottamento a persona, con i seguenti correttivi (per i quali ogni contribuente deve controllare il regolamento applicativo): vengono previste spesso riduzioni/esenzioni di natura oggettiva, come ad esempio la non applicazione dell’Imposta in alcuni periodi dell’anno nei quali interviene il pernottamento; vengono previste spesso esenzioni/riduzioni di natura soggettiva, come le esenzioni/riduzioni per ragazzi con età inferiore ad un certo limite previsto dal Regolamento, esenzioni per i soggetti portatori di handicap e loro accompagnatori, esenzioni per i pernottamenti fatti da soggetti residenti nel Comune, ecc.; viene previsto un periodo massimo di applicazione dell’Imposta, decorso il quale non viene più applicata l’Imposta in base alle notti di pernottamento.

Le modalità di pagamento dell’Imposta di soggiorno: l’Imposta di soggiorno deve essere versata al termine del pernottamento unitamente al prezzo del pernottamento (con distinta annotazione nella ricevuta di pagamento rispetto al corrispettivo del pernottamento). Nel caso di locazioni brevi a fini turistici con intermediazione di portali “on-line” l’Imposta di soggiorno viene pagata direttamente al gestore del portale, mentre nel caso in cui non vi sia intermediazione, l’Imposta di soggiorno è versata direttamente al locatore.

Il gestore della struttura riversa al Comune, alle scadenze previste dal Regolamento, gli importi con le seguenti modalità: c/c postale; c/c Tesoreria; F24, solo se il Comune ha sottoscritto apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate; “PagoPA”.

Il contributo di sbarco è pagato al vettore che effettua trasporti di linea unitamente al prezzo del biglietto, mentre il contributo per zone vulcaniche viene versato direttamente alla guida vulcanologica.

Non sono previste esenzioni o riduzioni di Legge dal versamento dell’imposta di soggiorno, alla luce della crisi pandemica. Tuttavia, molti enti hanno deliberato, loro sponte, la non applicazione dell’imposta di soggiorno per gli anni 2020 e 2021.

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