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Antitrust contro 'secondary ticketing', maximulte dopo concerti dei big

13 aprile 2017 | 13.07
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Bono (Fotogramma) - FOTOGRAMMA
Bono (Fotogramma) - FOTOGRAMMA

Sanzioni per circa 1,7 milioni di euro. A tanto ammontano le multe comminate a chiusura delle cinque istruttorie avviate lo scorso ottobre dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al fine di verificare eventuali violazioni del Codice del Consumo, in relazione alla vendita di biglietti per i principali concerti tenutisi in Italia negli ultimi anni. Nel mirino, i cosiddetti hot events, i concerti di One Direction, Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Bruce Springsteen, Renato Zero, Adele, David Gilmour, Coldplay, U2, Ed Sheeran.

"Un primo procedimento ha riguardato Ticketone SpA, soggetto che – in virtù di un accordo concluso nel 2002 con i maggiori organizzatori di eventi italiani – è allo stato ancora titolare di una esclusiva per il canale online dei principali eventi e mette in vendita i biglietti ai prezzi fissati dagli organizzatori (promoters) per conto dell’artista (cosiddetto mercato primario)", si legge nella nota.

"In particolare, il caso in questione è stato originato da numerose segnalazioni in cui veniva lamentato un repentino esaurimento dei biglietti sul mercato primario e la quasi contestuale vendita degli stessi sul mercato secondario, dove risultavano venduti a prezzi maggiorati. Scopo del procedimento era verificare se il professionista avesse agito con la diligenza propria del suo ruolo di esclusivista per le vendite on line e degli specifici obblighi contrattuali ad esso collegati", prosegue l'Antitrust.

"Sebbene fisiologicamente negli hot events, la richiesta di biglietti superi l’offerta e malgrado limitate quantità di biglietti risultino confluite direttamente sul mercato secondario a seguito di vendite da parte di un promoter ad un operatore di secondary ticketing – il segnalato rapido esaurirsi dei biglietti on line relativi ai più importanti eventi di spettacolo che si tengono in Italia e la loro presenza in quantità non marginali sul mercato secondario è dipeso anche dalle concrete procedure adottate da Ticketone per la vendita dei biglietti tramite i canali da esso gestiti", prosegue la nota.

"Da questo punto di vista è risultato, infatti, che Ticketone – malgrado fosse tenuto contrattualmente ad predisporre misure antibagarinaggio – non ha adottato efficaci misure dirette a contrastare l’acquisto di biglietti attraverso procedure automatizzate, né ha previsto regole, procedure e vincoli diretti a limitare gli acquisti plurimi di biglietti, né ha effettuato controlli ex post diretti ad annullare tali acquisti plurimi. Le accertate omissioni comportamentali sono state ritenute non conformi a quanto ragionevolmente esigibile dal professionista in base ai principi di correttezza e buona fede. L’Autorità, pertanto, ha ritenuto Ticketone SpA responsabile di una pratica commerciale scorretta ai sensi dell’art. 20, comma 2 del Codice del Consumo e ha irrogato al professionista una sanzione di un milione di euro", continua.

"Altre quattro istruttorie hanno riguardato invece le modalità informative con cui i principali operatori di secondary ticketing (Seatwave, Viagogo Ticketbis, e Mywayticket) operano sul mercato attraverso internet. Le contestazioni rivolte ai suddetti operatori – sia pure in misura diversa per ciascuna piattaforma esaminata – hanno riguardato la carente o intempestiva informazione in ordine a diversi elementi essenziali di cui il consumatore ha bisogno per assumere una decisione consapevole di acquisto. In particolare, si è ritenuto che i professionisti, da una parte non precisavano adeguatamente al consumatore le caratteristiche dei biglietti in vendita, non specificandone il valore facciale e il numero di posto e fila né i diritti e le garanzie riconosciuti in caso di cancellazione dell’evento e, dall’altro non chiarivano il proprio ruolo di mera intermediazione svolto sul mercato secondario", evidenzia l'Authority.

"L’Autorità, pertanto, ha ritenuto i suddetti professionisti responsabili di pratiche commerciali scorrette ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo e ha irrogato agli stessi sanzioni pari complessivamente ad oltre settecentomila euro", conclude.

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