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Iva, cos'è e come funziona

18 aprile 2019 | 09.02
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(FOTOGRAMMA/IPA)
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Iva in aumento dal 2020 in assenza di misure alternative. Il tema caldo delle ultime ore, dopo l'audizione sul Def del ministro dell'Economia Giovanni Tria davanti alle commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato, ha acceso la 'bomba ad orologeria' per l'economia: clausole di salvaguardia da 23 miliardi che potrebbero scattare in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di bilancio concordati con l'Ue.

Ma cos'è questa imposta sul valore aggiunto? Istituita e disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, e poi modificato da DPR del 29 gennaio 1979 (e in vigore dal 01 febbraio dello stesso anno), "l'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese e sulle prestazioni di servizi ad imprese effettuate nell'esercizio di arti e professioni. L'imposta - si legge nel documento - si applica, inoltre, secondo le disposizioni del titolo quinto, sulle importazioni da chiunque effettuate".

E come funziona in Europa? In tema di 'Value Added Tax' (VAT), secondo quanto stabilito dalla Direttiva del 28 novembre 2006 112/CE - relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - "l'Iva si applica a tutte le operazioni eseguite nell'Ue a fronte di un corrispettivo (pagamento) da parte di soggetti passivi, ossia qualsiasi persona o organismo che effettui cessione di beni o prestazione di servizi soggetti a tassazione durante la propria attività. Anche le importazioni effettuate da tali soggetti sono soggette all'Iva" si legge sul sito dell'Unione 'Eur-Lex'.

"Le operazioni imponibili comprendono le cessioni di beni o le prestazioni di servizi all’interno di un singolo Paese dell'Ue, le acquisizioni di beni intra-Ue (beni ceduti e spediti o trasportati da un’azienda in un Paese dell'Ue verso un’azienda in un altro Paese) e le importazioni di beni nell'Ue dall’esterno" spiega il portale dedicato alla legislazione europea.

"Per quanto riguarda il luogo delle operazioni imponibili - si legge ancora nella direttiva attiva dall'1 gennaio 2007 (con i Paesi Ue che avevano l’obbligo di incorporarla nella legislazione nazionale entro il 1 gennaio 2008) - si applicano norme diverse a seconda della natura dell’operazione, del tipo di prodotto fornito e della presenza o meno di trasporto".

Ovvero, "cessione di beni: il luogo di tassazione è quello in cui i beni vengono ceduti. Acquisizione di beni intra-Ue: il luogo di tassazione è quello in cui la parte che acquista i beni ne riceve la consegna, ossia il paese dell’Ue dove i beni si trovano alla fine dopo il trasporto da un altro Paese dell’Ue. Le importazioni di beni nell’Ue dai paesi terzi sono generalmente tassate nel paese dell’Ue dove arrivano. Prestazione di servizi: il luogo di tassazione è quello in cui i servizi vengono prestati, Esso dipende non solo dalla natura del servizio prestato, ma anche dallo status dell’acquirente che riceve il servizio. Al fine di garantire che il servizio venga tassato nel posto in cui viene effettivamente goduto, ci sono alcune eccezioni a tali norme generali, quali: servizi relativi a beni immobili; trasporto di passeggeri; attività relative a cultura, sport, istruzione e intrattenimento; servizi di ristorazione".

Inoltre, "l'Iva diventa esigibile a seconda della natura dell’operazione, ad esempio a seconda del momento in cui i beni vengono ceduti o i servizi vengono prestati. L’evento generatore di un’acquisizione intra-Ue (acquisto) avviene quando i beni vengono acquistati, ossia quando la cessione degli stessi beni nel Paese dell'Ue di acquisto sia considerata completa. Per le importazioni nell'Ue, l'evento generatore si ha quando i beni sono portati all’interno di un paese dell'Ue".

Per quanto riguarda la base imponibile, "nel caso della cessione di beni o prestazione di servizi e dell’acquisto di beni intra-Ue comprende tutti i pagamenti al fornitore come corrispettivo della cessione. Qualora i beni siano importati, la base imponibile corrisponde al valore definito come valore in dogana. I dazi, le imposte e le altre tasse sono compresi nella base imponibile, mentre l’Iva stessa, i ribassi e le riduzioni di prezzo concessi all’acquirente sono esclusi".

Infine, "l'aliquota Iva normale che tutti i Paesi dell'Ue devono applicare a beni e servizi è non inferiore al 15%. I Paesi dell'Ue possono applicare una o due aliquote ridotte non inferiori al 5% a beni o servizi specifici elencati nell’allegato III della direttiva. Si applicano inoltre, a determinate condizioni, una serie di disposizioni che derogano tali norme (aliquote più basse, aliquote ridotte su altri beni o servizi)".

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