La Cassazione sdogana i "luoghi comuni" e le affermazioni che hanno carica offensiva. E, con una sentenza depositata oggi, sottolinea che "non integra il reato di diffamazione l'affermazione offensiva, caratterizzata da preconcetti e luoghi comuni, che non consenta l'individuazione specifica ovvero riferimenti inequivoci a circostanze e fatti di notoria conoscenza attribuibili ad un determinato individuo, giacchè il soggetto passivo del reato deve essere individuabile, in termini di affidabile certezza, dalla stessa prospettazione oggettiva dell'offesa, quale si desume anche dal contesto in cui è inserita".
Un criterio che, come dice piazza Cavour, "non è surrogabile con intuizioni o con soggettive congetture che possano insorgere in chi, per sua scienza diretta, può essere consapevole, di fronte alla genericità di un'accusa denigratoria, di poter essere uno dei destinatari". La Quinta sezione penale ha così convalidato l'archiviazione del procedimento penale a carico di Oliviero Toscani, indagato per il reato di diffamazione. Il procedimento era derivato da un'affermazione del noto pubblicitario al programma radiofonico 'La Zanzara'. Ne era scaturita una querela da parte di un gruppo di veneti che si erano sentiti offesi come "abitanti, residenti e appartenenti alla comunità, alla Regione e al popolo veneto".
Il 2 febbraio 2015, Toscani, come riferisce la sentenza della Cassazione, aveva affermato che i veneti 'sono un popolo di ubriaconi ed alcolizzati', proseguendo con frasi del tenore 'Poveretti, non è colpa loro se nascono in Veneto'. Affermazioni che oggi la Cassazione, sottoscrivendo il giudizio del gip di Verona, ha definito "del tutto generiche, indubbiamente caratterizzate da preconcetti e luoghi comuni ma prive di specifica connessione con l'operato e la figura di soggetti determinati o determinabili".