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Lavoro: l'analisi, legittimo controllo giudici su licenziamento per giusta causa

19 dicembre 2016 | 14.47
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Lavoro: l'analisi, legittimo controllo giudici su licenziamento per giusta causa

E' legittimo il controllo da parte dei giudici sull'effettività del motivo che ha determinato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Con la sentenza n. 24803 del 5 dicembre 2016, infatti, la Corte di Cassazione si è pronunciata su questo tipo di licenziamento ribadendo il controllo del giudice in ordine all’ effettiva sussistenza delle ragioni addotte dal datore di lavoro. La nota giurisprudenziale della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro analizza la motivazione annessa alla sentenza della Cassazione.

"Per i giudici di legittimità -afferma la Fondazione Studi- il licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve fondarsi su ragioni effettive, serie e coerenti con il provvedimento preso e che, al tempo stesso, devono essere comprovate o comprovabili".

"I fatti -spiega- riguardavano un dipendente licenziato in considerazione sia della sfavorevole situazione del servizio sanitario che aveva portato alla chiusura del reparto di fisiokinesiterapia; sia per la notevole riduzione dei ricavi aziendali e per la conseguente necessità di espletare un nuovo assetto organizzativo per una più economica gestione dell’impresa".

"A seguito dell’impugnazione del licenziamento -fa notare la Fondazione Studi- la Corte d’appello, confermando la sentenza di primo grado, evidenziava in particolare come le testimonianze e le altre prove utilizzate dal datore di lavoro a sostegno del provvedimento espulsivo fossero in realtà insufficienti, dal momento che la chiusura del reparto a seguito di sospensione delle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale era stata in realtà soltanto temporanea (e poi revocata)".

Inoltre, "il datore di lavoro non aveva fornito adeguata prova delle lamentate difficoltà economiche, non essendo emerso che il budget dell’anno in corso fosse inferiore a quello degli anni precedenti. Impugnata tale sentenza, anche la Cassazione ha respinto le doglianze di parte datoriale ritenendole pretestuose, sempre sul presupposto della temporanea e non stabile soppressione del reparto cui era addetto il lavoratore licenziato, oltre alla mancanza di prove circa la situazione di crisi economica dedotta come ragione del recesso".

"Da tale pronuncia -conferma la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro- trovano conferma i principi secondo cui il licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve fondarsi su ragioni effettive e serie, coerenti con il provvedimento preso, e che le stesse debbano essere comprovate o comprovabili dovendo i giudici accertarne l’effettività".

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