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Collaboratori e co.co.co, come richiedere l'indennità di disoccupazione

25 maggio 2017 | 12.40
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(FOTOGRAMMA)
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Indennità di disoccupazione per i collaboratori. Una nota dell'Inps ricorda che "l'art. 3 comma 3 octies del decreto legge n. 244 del 2016 convertito in legge n. 19 del 2017, ha disposto la proroga della indennità Dis-Coll di cui all'articolo 15 del d.lgs. n. 22 del 2015 in relazione agli eventi di disoccupazione per le cessazioni involontarie dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 30 giugno 2017".

"La disciplina della prestazione Dis-Coll - prosegue la nota - è rimasta invariata sotto ogni profilo rispetto all’anno 2016. L’Inps, a riguardo, ha emanato la circolare n. 89 in attuazione della richiamata disposizione normativa di proroga della prestazione".

"Con riferimento alla decorrenza del termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di Dis-Coll dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di collaborazione, la circolare 89/2017 precisa che, per gli eventi di cessazione intercorsi tra la data del 1° gennaio 2017 e la data di pubblicazione della circolare, il suddetto termine decorre dalla data di pubblicazione della circolare medesima", prosegue.

Nella circolare "è stato, altresì, precisato che le eventuali domande di Dis-Coll, relative ad eventi di cessazione dei rapporti di collaborazione intervenuti a far data dal 1° gennaio 2017, già presentate tra la data del 1° gennaio 2017 e la data di pubblicazione della circolare in oggetto, saranno regolarmente gestite e che verranno inoltre riesaminate le domande di Dis-Coll presentate, sempre per eventi di cessazione intervenuti nell’anno 2017, e respinte in quanto alla data di presentazione delle medesime non era ancora intervenuta la proroga della prestazione".

Infine, conclude la nota, "anche per l’anno 2017 l'Istituto riconoscerà l’indennità Dis-Coll in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande; in caso di insufficienza delle risorse, l’Istituto non prenderà in considerazione ulteriori domande e provvederà a darne immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito Internet".

- A CHI SPETTA

Come si legge sul portale dell'Istituto di previdenza, "spetta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione".

- A CHI NON SPETTA

Non sono destinatari dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL: i collaboratori titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie; gli amministratori e i sindaci; i titolari di Partita Iva; gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio.

- COME FARE DOMANDA

La domanda per il riconoscimento dell'indennità DIS-COLL deve essere presentata all'Inps, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali: WEB (servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto); Contact Center integrato INPS – INAIL (numero 803.164 gratuito da rete fissa oppure allo 06.164164 da rete mobile); Enti di Patronato.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, che decorrono:

- dalla data di cessazione dell'ultimo contratto di collaborazione. Qualora nel corso dei sessantotto giorni si verifichi un evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili, il termine rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell'evento e riprende a decorrere al termine dello stesso per la parte residua;

- dalla data di cessazione del periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati, quando l'evento sia insorto nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato e si sia protratto oltre la fine di questo

Si precisa, si legge sul portale, che "gli eventi di malattia insorti durante il rapporto di collaborazione e proseguiti oltre la cessazione, nonché quelli verificatisi successivamente al termine del contratto di collaborazione, non determinano slittamento né sospensione del termine di presentazione della domanda di DIS-COLL".

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