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Lavoro: Inps, disoccupazione collaboratori, limite di 54 mln per 2016

06 maggio 2016 | 13.49
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Lavoro: Inps, disoccupazione collaboratori, limite di 54 mln per 2016

L'indennità Dis-Coll, come previsto dalla Legge di stabilità, è riconosciuta, in relazione agli eventi di disoccupazione che si verificano nell’anno 2016, nel limite di 54 milioni di euro per l'anno 2016. Il beneficio sarà riconosciuto dall’Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande. Nel caso di insufficienza delle risorse l'Inps non prende in considerazione ulteriori domande, provvedendo a darne immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito istituzionale. Lo rende noto la stessa Inps in un comunicato dopo aver emanato la circolare che ha esteso, come previsto dalla Legge di stabilità, la tutela della prestazione Dis-Coll introdotta a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, agli eventi di disoccupazione che si verificano dal primo gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

La legge, sottolinea l'Inps, ha introdotto una novità, di maggior favore per i lavoratori in argomento, riguardo ai requisiti di accesso alla indennità Dis-Coll che, per le cessazioni intervenute nell’anno 2016, sono esclusivamente lo stato di disoccupazione e la presenza di almeno tre mensilità di contribuzione accreditata in Gestione separata nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno precedente la data di cessazione dal rapporto di collaborazione fino alla data del predetto evento.

Non è più richiesto, spiega l'Inps, che l’assicurato faccia valere, nell’anno in cui si è verificata la cessazione del rapporto di collaborazione, un mese di contribuzione versata o, in alternativa, un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.

In analogia con l’indennità di disoccupazione NASpI la norma ha confermato che, anche per la prestazione riservata ai collaboratori coordinati e continuativi, i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a prestazione Dis-Coll già fruita non possono essere nuovamente presi in considerazione ai fini della determinazione della durata di una nuova analoga prestazione.

Alla prestazione Dis-Coll prevista per gli eventi di disoccupazione che si verificano nell’anno 2016 si applica la medesima disciplina della indennità Dis-Coll relativa agli eventi di disoccupazione intervenuti nell’anno 2015, fatta salva la novità introdotta in merito ai requisiti di accesso alla prestazione.

Per gli eventi di cessazione intercorsi tra il primo gennaio 2016 e la data di pubblicazione della circolare 74/2016 il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda Dis-Coll dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di collaborazione decorre dalla data di pubblicazione della circolare medesima.

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