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Coronavirus, Centro studi Borgogna: "No responsabilità penale per sanitari impegnati"

16 marzo 2020 | 16.11
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(Afp)
(Afp)

"In questi momenti di drammatica emergenza socio-sanitaria il Centro Studi Borgogna - in considerazione del perdurare della situazione emergenziale del nostro Paese dovuta alla diffusione del coronavirus - ritiene indispensabile che il governo adotti provvedimenti finalizzati a salvaguardare il ruolo di medici, infermieri e di chiunque oggi sia impegnato contro il Covid-19, adottando soluzioni giuridiche idonee a renderli indenni da responsabilità penale in ipotesi di morte o lesioni dei pazienti connesse all’infezione da Coronavirus". Così, con Adnkronos/Labitalia, l'avvocato Fabrizio Ventimiglia, presidente del Centro studi Borgogna, associazione di promozione culturale, che opera come un laboratorio giuridico e di idee che promuove la cultura del diritto - ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità - per contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese.

Secondo Ventimiglia, "le norme vigenti non consentono infatti di ritenere esclusa la responsabilità colposa del personale sanitario nelle ipotesi sopra menzionate; ne è prova il fatto che già una Procura della Repubblica ha ritenuto di avviare un’indagine per accertare eventuali responsabilità per tali eventi. Il 20 febbraio 2020, a poche ore dalla scoperta del primo caso di coronavirus in Italia, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, coordinati dalla Procura di Lodi, hanno sequestrato le cartelle cliniche del paziente uno, per accertare eventuali responsabilità colpose del personale sanitario in relazione alla diffusione del virus all’interno dell’ospedale di Codogno".

“Come Centro Studi Borgogna riteniamo prioritario affrontare questa emergenza attraverso la proposta di strumenti di tutela per chi -continua Ventimiglia- come medici, infermieri, tecnici di laboratorio e operatori socio sanitari - sta combattendo da settimane per salvare migliaia di vite. A nostro avviso, infatti, gli attori impegnati a salvaguardare la salute di tutti i cittadini devono essere messi nelle condizioni di poter portare avanti la propria encomiabile missione con la consapevolezza che, seppur entro determinati limiti, non corrano il rischio di vivere anche la pendenza di un procedimento giudiziario”.

Nello specifico si propone, sottolinea il Centro studi Borgogna, "che laddove (e finché) non vi siano best practice adottabili per mancanza di evidenze scientifiche, la responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie sia esclusa per la durata dell’emergenza e in relazione al percorso terapeutico dei malati Covid- 19 in caso di colpa non grave del sanitario che cagioni lesioni o morte del paziente. Senza alcuna pretesa di esaustività, come è noto, l’art. 590 sexies C.p. prevede che 'Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma".

"Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto", dice.

Secondo l'associazione "è necessario, quindi, che il governo adotti al più presto misure a tutela di chi sta lottando in questi giorni nelle corsie degli ospedali e che, considerata la mole di lavoro e l’insufficienza di mezzi, deve poter operare con la serenità che appare indispensabile per intraprendere le scelte più adeguate all’attuale stato di necessità".

"E proprio rispetto a tale ultimo punto non ci si può esimere da una considerazione anche sulla esimente dello stato di necessità disciplinata all’art. 54 c.p. che prevede che 'non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo", prosegue.

"Ciò detto, in questo contesto, allo scopo di proporre una soluzione normativa alla problematica prospettata si ritiene che, al fine della possibile applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 590 sexies c.p., e con l’ausilio delle migliori e più attuali conoscenze scientifiche, possano (rectius, debbano) essere emanate dal Ministero della Salute direttive aventi ad oggetto le best practice a cui l’esercente una professione sanitaria debba attenersi nell’ambito delle prestazioni rese nel corso della cura di pazienti affetti da Covid-19", sottolinea.

Il Centro studi Borgogna ritiene opportuno comunque, considerata la necessità e l’urgenza di fornire tutela agli operatori sanitari impegnati sul campo, che il governo adotti con decreto legge una clausola di copertura generale, in deroga alla Legge Gelli", conclude il Centro studi Borgogna.

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