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Imprese: da consulenti chiarimenti su canoni affitti commerciali non riscossi

09 dicembre 2015 | 17.12
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Con il parere numero 5, la Fondazione Studi analizza la sentenza della Corte di Cassazione, che ha accolto solo parzialmente il ricorso dell’Agenzia delle Entrate in merito alla morosità del locatario

Imprese: da consulenti chiarimenti su canoni affitti commerciali non riscossi

"La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21621 del 22 ottobre 2015, ritiene che i canoni di locazione commerciale maturati e non percepiti nell’anno 2003 fossero fiscalmente rilevanti nel predetto periodo di imposta esclusivamente ai fini della formazione del reddito di impresa, escludendo, quindi, ogni rilevanza ai fini dell’Iva nel senso che nessun obbligo di fatturazione incombeva sulla medesima società". Così, con il parere n.5 emesso oggi, gli esperti della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro, analizzano la sentenza della Corte di Cassazione, che ha accolto solo parzialmente il ricorso dell’Agenzia delle Entrate in merito alla rilevanza fiscale, ai fini dell'Irpeg e dell'Iva, dei canoni di locazione commerciale non riscossi nell'anno di maturazione a causa della morosità del locatario.

"La soluzione giuridica adottata dai giudici di legittimità è la naturale conseguenza del differente 'momento' in cui rilevano le prestazioni di servizi, rispettivamente, nel sistema impositivo del reddito di impresa e nel sistema comune di imposta sul valore aggiunto", dicono i consulenti del lavoro. Per quanto riguarda l’Iva, dicono i consulenti, "se il canone non viene percepito la prestazione di servizio consistente nella locazione commerciale non si considera effettuata ai fini dell’imposta sul valore aggiunto". E dunque, proseguono, "il soggetto passivo di imposta, pertanto, in caso di morosità del locatore, non è obbligato né ad emettere fattura, nè ad includere tale canone nel volume d’affari relativo all’anno in cui è maturato ma non è stato percepito".

Diverso è il caso se si tratta di reddito di impresa. "I canoni spettanti sulla base di un contratto di locazione di un fabbricato commerciale concorrono alla formazione del reddito di impresa nel periodo di imposta in cui maturano, indipendentemente da quando si verifichi l’effettiva percezione. Di conseguenza, sino a quando non interviene una causa di risoluzione del contratto, i canoni di locazione non percepiti a causa della morosità del locatario devono essere indicati dall’impresa locatrice nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui gli stessi sono maturati", spiega il parere dei consulenti del lavoro.

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