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Fisco: Consulenti lavoro, torna decontribuzione con accordi sindacali

02 maggio 2017 | 17.03
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Fisco: Consulenti lavoro, torna decontribuzione con accordi sindacali

Ripristino della decontribuzione in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, ossia in presenza di un contratto collettivo aziendale o territoriale, stipulato da associazioni sindacali che preveda premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione misurabili e verificabili e siano coinvolti pariteticamente i lavoratori. È questa una delle novità contenute nel decreto legge 50/2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 95 del 24 aprile 2017 ed entrato immediatamente in vigore. A spiegare tutti i dettagli della norma è l'approfondimento di oggi della Fondazione Studi consulenti del lavoro, che analizza i requisiti per la detassazione e la misura dell'agevolazione, riportando in una tabella finale un confronto del costo aziendale e del netto percepito con e senza il nuovo sgravio contributivo per premi di produttività.

"La nuova normativa, sostituendo integralmente il comma 189 dell’art. 1 della legge n. 208/2015, che prevedeva l’innalzamento a 4.000 euro (nel testo originario in vigore dal 2016 era 2.500 euro) delle somme oggetto di detassazione in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, introduce, alle condizioni già previste per la fruizione del beneficio fiscale, la riduzione di 20 punti percentuali dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro su un massimo imponibile di 800 euro e una decontribuzione totale a favore del lavoratore", si legge nell'approfondimento.

"Il nuovo comma 189 sancisce un doppio vantaggio. Per il datore di lavoro, che fruisce della diminuzione del costo nell’erogazione del premio, e per il lavoratore, il cui premio subisce il prelievo fiscale sostitutivo ma, almeno su una quota, non anche quello contributivo. Tali agevolazioni sono riconosciute a condizione che sia stato sottoscritto, secondo le regole contenute nella legge di stabilità 2016 e nel successivo decreto interministeriale 25 marzo 2016, un contratto collettivo di secondo livello nel quale si prevedano specifiche forme di partecipazione dei lavoratori", concludono i consulenti.

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