La Fondazione Studi, nel parere numero 6 del 2015, affronta il tema riguardante l’assoggettamento dei professionisti all’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap), a seguito di una sentenza della Corte di Cassazione
"Il solo sostenimento di costi elevati per l’utilizzo di beni strumentali non può essere indice di autonoma organizzazione, ma occorre verificare se si tratta di beni strumentali che per qualità e quantità eccedono il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale anche senza autonoma organizzazione".
E' quanto precisa la Fondazione Studi dell'ordine dei consulenti del lavoro, nel parere numero 6 del 2015, riferendosi al tema riguardante l’assoggettamento dei professionisti all’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap), a seguito della sentenza numero 24670, espressa dalla sezione civile della Corte di Cassazione.
"La Cassazione -ricorda la Fondazione Studi- ha accolto il ricorso del professionista che aveva ricevuto un avviso di accertamento con riferimento all’Irap dall'Agenzia dell'Entrate".
"Per i giudici della Suprema Corte -fa notare- la sussistenza dell’autonoma organizzazione, che è il presupposto oggettivo dell’imposta, non può essere presunta solo dalla componente capitalistica del reddito professionale, ovvero dal costo elevato sostenuto dal professionista per l'acquisto di attrezzature tecniche e per locazioni finanziarie".
"La soluzione giuridica fornita dalla Corte di Cassazione -commenta la Fondazione Studi dei consulenti del lavoro- è apprezzabile se si tiene conto che la funzione economica dell’Irap è quella di colpire una capacità produttiva 'impersonale ed aggiuntiva' rispetto a quella propria del professionista (determinata dalla sua cultura e preparazione professionale) e quindi -sottolinea- di colpire un reddito che contenga una parte aggiuntiva di profitto, derivante dall’utilizzo di una struttura personale e materiale suscettibile di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale".