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Licenziamenti sospesi, la Naspi va restituita

06 giugno 2020 | 06.30
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(Fotogramma)
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I licenziamenti sono sospesi per cinque mesi con il decreto Rilancio e INPS, nel messaggio n. 2261 del 1° giugno 2020, chiarisce i casi in cui l’indennità di disoccupazione Naspi va restituita, come sottolinea money.it. L’articolo 46 del decreto Cura Italia n.18/2020, convertito nella legge n.27/2020, che ha introdotto la sospensione dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo per le aziende in difficoltà economica con l’emergenza COVID-19 è stato modificato dall’articolo 80 del decreto Rilancio n.34/2020 che ha ridefinito il periodo di efficacia del provvedimento, si legge.

I licenziamenti, prosegue su money.it, sono così sospesi nell’arco temporale compreso tra il 17 marzo 2020 e il 16 agosto 2020. Viene stabilita anche la possibilità di revoca di procedure di licenziamento già avviate nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 17 marzo e conseguente accesso alla cassa integrazione senza penalità alcuna per il datore di lavoro. INPS ha richiesto in merito un parere all’Ufficio Legislativo del ministero del Lavoro e nello specifico sul diritto alla Naspi per il lavoratore licenziato e sulla legittimità del licenziamento stesso.

Il ministero ha risposto che, per il lavoratore licenziato dopo il 17 marzo, l’eventuale illegittimità può essere stabilita solo da un giudice e che la Naspi spetta comunque in questo caso. L’Ufficio Legislativo del ministero specifica però che nel caso di reintegra del lavoratore per decisione del giudice lo stesso è tenuto a restituire la Naspi nel frattempo erogata dall’INPS.

Potrebbe anche accadere che, come da comma 1-bis dell’articolo 46 del Cura Italia (articolo 80 del decreto Rilancio), il datore di lavoro revochi il licenziamento per giustificato motivo oggettivo chiedendo contestualmente per il lavoratore riassunto il trattamento di cassa integrazione a partire dalla data di efficacia della procedura di rescissione del contratto.

Anche in questa ipotesi la Naspi già pagata va restituita all’INPS in considerazione dell’integrazione salariale che verrà riconosciuta al lavoratore. La sospensione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo non è riconosciuta per i contratti di lavoro domestico né tanto meno per rapporti di lavoro parasubordinato.

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