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Medico condannato per violenza, cancellazione Albo non automatica

25 febbraio 2014 | 15.55
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Medico condannato per violenza, cancellazione Albo non automatica

Roma, 25 feb. (Adnkronos Salute) - Un reato grave, con tanto di condanna, non è ragione sufficiente per espellere un medico dalla professione. Nemmeno se il medico in questione ha scontato una pena di cinque anni per violenza sessuale in famiglia. Se prima non si prova che questa condotta ha rilevanza nello svolgimento della professione, il camice bianco può continuare ad esercitare e non va cancellato dall'Albo. A stabilirlo è una sentenza della Corte di Cassazione (n.1171 del 21 gennaio), che ha accolto il ricorso del medico, con rinvio alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie per una nuova valutazione.

A cancellare il medico dalla professione ci aveva pensato l'Ordine di Monza Bianza, che contestava al camice bianco di aver omesso di specificare le pendenze penali a suo carico, al momento della richiesta di trasferimento dall'Ordine milanese a quello brianzolo.

A seguito di questa cancellazione, il professionista ha fatto ricorso alla Commissione centrale esercenti arti e professioni sanitarie, secondo cui coloro che non abbiano una specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti agli albi. La Cassazione ha però respinto questa equazione. La Suprema Corte fa infatti riferimento ad una sentenza della Corte Costituzionale che già nel 1996 differenziava tra condotte che incidono sul corretto svolgimento delle funzioni e condotte che si esauriscono nella vita privata e non condizionano l'accesso a funzioni pubbliche.

In sostanza, per i giudici della Cassazione, "non è sufficiente che si rilevi l'esistenza di un fatto significativo in astratto, ma è necessario verificare se quel fatto è in concreto a tal punto significativo da precludere lo svolgimento dell'attività cui la valutazione di ammissione è preordinata". Nel caso specifico, si legge nella sentenza, "dal provvedimento impugnato emerge che il ricorrente è stato condannato in via definitiva per reati non inerenti allo svolgimento della professione e che, per effetto di tale condanna, gli è stata comminata anche la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici".

Per la Suprema Corte, "posto che la detta pena accessoria non si pone come preclusiva dello svolgimento della professione e posto che il provvedimento di cancellazione oggetto di ricorso dinnanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie è stato da tale organo giustificato con il riferimento alla insussistenza del requisito della 'specchiata condotta morale e politica' o della 'buona condotta', per effetto della condanna riportata in sede penale, risulta evidente il deficit motivazionale concernente la valutazione della incidenza della condanna penale per fatti non inerenti la professione sulla affidabilità del soggetto in ordine al corretto svolgimento da parte sua della professione". Il ricorso, secondo la Cassazione, va quindi "accolto, e la decisione impugnata va cassata, con rinvio alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie", affinché proceda "a nuovo esame".

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