Depositata la motivazione della sentenza della Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione: riaffermata l'esistenza di due associazioni per delinquere semplici. I giudici: "Valutazione Appello gravemente erronea". Difensore Carminati: "Ordinanze cautelari smentite da processi"
In data odierna è stata depositata la motivazione della sentenza della Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione nel procedimento n. 9604/2019 nei confronti di Buzzi + 31, noto come processo “mafia capitale”. La complessa sentenza ha ripercorso le fasi del processo ed esaminato i numerosi motivi di ricorso, fissando alcuni principi di diritto sia in tema di associazione mafiosa, sia nella materia dei reati contro la pubblica amministrazione. La Corte ha escluso il carattere mafioso dell’associazione contestata agli imputati e ha riaffermato l’esistenza, già ritenuta nel processo di primo grado, di due distinte associazioni per delinquere semplici: l’una dedita prevalentemente a reati di estorsione, l’altra facente capo a Buzzi e Carminati, impegnata in una continua attività di corruzione nei confronti di funzionari e politici gravitanti nell’amministrazione comunale romana ovvero in enti a questa collegati.
La Corte, senza affatto negare che sul territorio del comune di Roma possano esistere fenomeni criminali mafiosi, come questa Corte ha avuto modo di affermare, ha spiegato che i risultati probatori hanno portato a negare l’esistenza di una associazione per delinquere di stampo mafioso: non sono stati infatti evidenziati né l’utilizzo del metodo mafioso, né l’esistenza del conseguente assoggettamento omertoso ed è stato escluso che l’associazione possedesse una propria e autonoma “fama” criminale mafiosa.
Quello che è stato accertato è un fenomeno di collusione generalizzata, diffusa e sistemica, il cui fulcro era costituito dall’associazione criminosa che gestiva gli interessi delle cooperative di Buzzi attraverso meccanismi di spartizione nella gestione degli appalti del Comune di Roma e degli enti che a questo facevano capo. Ciò ha portato alla svalutazione del pubblico interesse, sacrificato a logiche di accaparramento a vantaggio di privati.
Il quadro complessivo riporta un “sistema” gravemente inquinato, non dalla paura, ma dal mercimonio della pubblica funzione. Una parte dell’amministrazione comunale si è di fatto “consegnata” agli interessi del gruppo criminale che ha trovato un terreno fertile da coltivare.
I fatti “raccontano” anche di imprenditori che hanno accettato una logica professata da Buzzi e dai suoi sodali, basata sugli accordi corruttivi, intercorsi tra funzionari pubblici e imprenditori, convergenti verso reciproci vantaggi economici. In questo modo si è limitata la libera concorrenza e ciò è avvenuto attraverso forme di corruzione sistematica, non precedute da alcun metodo intimidativo mafioso. Alla fine è stata confermata la responsabilità penale di quasi tutti gli imputati per una serie di gravi reati contro la pubblica amministrazione, oltre che per la partecipazione alle associazioni criminali, ribadendo sotto questi profili le precedenti decisioni di merito.
L’annullamento con rinvio alla Corte di appello di Roma per qualche imputato è stato determinato dalla necessità di un nuovo giudizio sulla responsabilità per reati contro la pubblica amministrazione, nella maggioranza dei casi, invece, dalla necessità di operare una rideterminazione della pena a seguito dell’esclusione del carattere mafioso delle due associazioni criminose.
"Appare evidente, dalla semplice lettura della sentenza di secondo grado, che non risulta affatto il ruolo di Carminati quale terminale di relazioni criminali con altri gruppi mafiosi", si legge ancora nelle motivazioni della Sesta sezione penale della Cassazione. "Nessun ruolo era gestito da Carminati con settori finanziari, servizi segreti o altro - proseguono i giudici di piazza Cavour - la gestione delle relazioni con gli amministratori era compito quasi esclusivo di Buzzi,, Avendo Carminati relazione i determinanti solo con alcuni ex commilitoni nella medesima area politica di estrema destra che, in un dato periodo, erano stati inseriti nell’amministrazione comunale".
"Nel processo, peraltro, emerge la non conoscenza tra Carminati e Panzironi - si legge - pur valorizzata nella fase cautelare in relazione all’esigenza di Buzzi, che era collegato politicamente all’area di sinistra, di ottenere entrature con l’area di destra che nel dato periodo era giunta ad amministrare la città di Roma".
E ancora: "Volendo ricorrere ad una metafora, può dirsi che è una parte del 'Palazzo' non è stata conquistata dall’esterno, dalla criminalità mafiosa, ma si è consapevolmente 'consegnata' agli interessi del gruppo che faceva capo a Buzzi e Carminati; un gruppo criminale che ha trovato un terreno fertile da coltivare".
"Le risultanze probatorie del processo - spiegano i giudici di piazza Cavour - non consentono affatto di affermare, sul piano generale ed astratto, che sul territorio del Comune di Roma non possono esistere fenomeni criminali mafiosi, quanto, piuttosto, che, con specifico riguardo al caso in esame, si è indebitamente piegata la tipicità della fattispecie prevista dall’articolo 416 bis per farvi confluire fenomeni ad essa estranei". "Ma le strettoie del diritto e del processo - si sottolinea - non possono essere superate per andare al cuore empirico della vicenda, massificando in tal modo condotte, responsabilità individuali, principi giuridici fondanti".
"GRAVEMENTE ERRONEA VALUTAZIONE CORTE APPELLO" - "La valutazione operata dalla Corte di Appello si rivela gravemente erronea", si legge ancora nelle motivazioni della Cassazione, che non ha riconosciuto il 416 bis, cioè l'accusa di associazione mafiosa, che era stata invece riconosciuta in secondo grado. "È di palmare evidenza che non solo non risulta la 'disponibilità di armi' - sottolineano i giudici - ma neanche sono state dimostrate nel giudizio le 'strette relazioni con gli altri gruppi mafiosi' (la stessa motivazione della sentenza di appello la esclude) mentre 'lo sfruttamento della forza di intimidazione' è circostanza che questa Corte di Cassazione, nelle sentenze citate, basava su di un determinato materiale indiziario, ma che il tribunale, sulla scorta dell’istruttoria dibattimentale, che certo non è stata di mero completamento di prove formate in fase di indagine, ha smentito".
“Una capacità di intimidazione attuale, concreta, obiettiva che sintetizza un principio di diritto fondante, ma che è stato declinato dalla corte di Appello in modo giuridicamente errato, perché, in presenza di una chiara anemia probatoria, lo si è fatto discendere in modo automatico, e sostanzialmente presuntivo, dalla figura di Carminati", si legge ancora. Nella sentenza di Appello, scrivono i giudici di piazza Cavour, "non si è fatta corretta applicazione dei principi di diritto, che riguardano gli elementi strutturali del delitto di associazione di stampo mafioso. Si è preteso di far derivare la capacità intimidatrice dell’associazione dal prestigio criminale non mafioso di uno degli associati e non da quello impersonalmente riferibile al gruppo".
"Si è costruita la fattispecie - si legge nelle motivazioni della Cassazione - facendo riferimento a nozioni, quali quelle di riserva di violenza ovvero di capacità potenziale di intimidazione, senza considerare che l’associazione mafiosa esiste solo se il sodalizio abbia conseguito, nel contesto anche ridotto di riferimento, una capacità intimidatrice effettiva, manifestata e obiettivamente riscontrabile, che può certo esteriorizzarsi anche con atti e comportamenti non connotati necessariamente da violenza o minaccia, ma che devono essere evocativi del prestigio criminale del gruppo e come tale percepiti".
"NESSUNA INTIMIDAZIONE A IMPRENDITORI" - "Non sono emerse nei confronti degli imprenditori forme di condizionamento prevaricatore in grado di inibire la concorrenza, perché non sono state evidenziate modalità intimidative e mafiose finalizzate, ad esempio - si legge ancora nelle motivazioni -, ad allontanare i soggetti economici dalla partecipazione alle gare: i fatti raccontano di imprenditori che hanno accettato la logica spartitoria professata da Buzzi e dai suoi sodali, basata, però, non sull’intimidazione, bensì sugli accordi corruttivi".
"In questo modo - sottolineano i giudici di piazza Cavour - si è limitata la libera concorrenza, ma ciò è avvenuto, lo si ribadisce, utilizzando forme di condizionamento corruttivo che non sono state precedute da alcun metodo intimidativo mafioso".
DIFESA CARMINATI - "Il vero errore della corte di Appello era di avere preso per buona la ricostruzione della fase cautelare. La vera lezione, per tutti, anche per l’opinione pubblica, è di non considerare oro colato le ordinanze cautelari, crocifiggendo dei cittadini, perché spesso, come in questo caso, sono smentite dai processi". Cosi’ l’avvocato Cesare Placanica, difensore di Massimo Carminati, dopo le motivazioni della Cassazione.