Va condannato il padre che non versa il mantenimento ai figli, se non dimostra di non potersi procurare il reddito. Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Taranto, con la sentenza n. 196/2015, confermando la condanna inflitta in primo grado ad un uomo che, per anni, si era sottratto ai propri obblighi di assistenza familiare, adducendo che il tipo di lavoro svolto (bracciante agricolo) lo costringeva a lunghi periodi di disoccupazione e l'esiguità dei redditi, anche quando trovava impiego, lo lasciavano nell'impossibilità economica di adempiere al mantenimento di moglie e figli.
Ma per la corte d'appello, l'aleatorietà del lavoro svolto non è un buon alibi. Tale attività infatti - si legge sulla newsletter dello Studio Cataldi - non ha impedito all'uomo, in costanza di matrimonio, di provvedere ai bisogni sia personali che dei figli minorenni, senza ricorrere all'aiuto economico dei suoi familiari e resta il fatto che nel periodo in contestazione lo stesso ha tenuto un comportamento di assoluto disimpegno nei confronti della prole, senza fornire alcun supporto né morale né educativo né economico.