Chi ha iniziato una nuova convivenza non ha più diritto all'assegno di mantenimento. Lo ha stabilito la VI sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 4649 dello scorso 22 febbraio. In primo luogo il Tribunale di Avezzano, disponendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra S. G. e R. A., aveva posto "a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere" all'ex moglie un assegno mensile di 250 euro.
L'uomo ha poi deciso di impugnare la sentenza di primo grado ma si è visto respingere il ricorso dalla Corte d'Appello dell'Aquila. Alla fine però la Cassazione si è pronunciata a favore dell'ex marito, poiché il giudice d'Appello non aveva "tenuto conto della situazione attuale della R., la quale ha intrapreso una nuova convivenza" che esclude "la corresponsione dell'assegno a carico dell'odierno ricorrente".
"In caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio - si legge nella sentenza - il parametro dell'adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei coniugi viene meno di fronte alla instaurazione, da parte di questi, di una famiglia, ancorché di fatto, costituita da uno stabile modello di vita in comune, con la nascita di figli ed il trasferimento del nuovo nucleo in una abitazione messa a disposizione dal convivente".
Da ciò, conclude la Suprema Corte, "consegue la cessazione del diritto all'assegno divorzile, a carico dell'altro coniuge".